Provvedimento amministrativo

Ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, i benefici rispetto ai quali opera la sanzione della decadenza sono solo quelli immediatamente perseguiti con la dichiarazione falsa o non veritiera e non già quelli indirettamente ricollegabili al mendacio.

(Consiglio di Stato, sez. I, 19 ottobre 2022, n. 1709)

«[L]a giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, da cui discende che “il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, si inserisce in un contesto in cui alla dichiarazione sullo status o sul possesso di determinati requisiti è attribuita funzione probatoria, da cui discende il dovere del dichiarante di affermare il vero (Consiglio di Stato, Sez. V, 9 aprile 2013, n. 1933; V, 27 aprile 2012, n. 2447; TAR Lombardia, MI, sez. III, 08/01/2021, n.49).
Ne consegue che la dichiarazione “non veritiera”, al di là dei profili penali, nell’ambito della disciplina dettata dalla l. n. 445 del 2000, preclude al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comporta la decadenza dall’utilitas conseguita per effetto del mendacio.
Si è affermato che, nell’ambito della l. n. 445 del 2000, in cui la “dichiarazione falsa o non veritiera” opera come fatto, perde rilevanza l’elemento soggettivo, ovvero il dolo o la colpa del dichiarante, e, in conseguenza, non rileverebbero le doglianze del dichiarante in ordine alla mancanza di colpevolezza nell’omettere di dichiarare il precedente penale.
La comminatoria di decadenza è la naturale conseguenza dell’inidoneità della dichiarazione non veritiera a raggiungere l’effetto cui era preordinata e la norma in parola non richiede alcuna valutazione circa il dolo o la grave colpa, facendo invece leva sul principio di auto responsabilità (Cons. Stato, Sez. V, 03/02/2016, n.404, 24 luglio 2014 n. 3934).
4.3. – Tuttavia, questione diversa è quella della individuazione del “beneficio” o dei “benefici” rispetto ai quali opera la decadenza.
Come ben precisa la sentenza della Sez. V del Consiglio di Stato 09/04/2013, n. 1933, “il beneficio o i benefici rispetto al quale opera la sanzione della decadenza di cui all’art. 75 sono solo quelli immediatamente perseguiti con la dichiarazione non veritiera e non già quelli indirettamente ricollegabili al mendacio”.
La questione va risolta in base alla disciplina sostanziale di settore (ad esempio in materia di contratti pubblici, la sanzione dell’esclusione dalla gara, conseguente alla dichiarazione falsa o non veritiera del partecipante è prevista dalla legge in materia di contratti pubblici, e non è effetto dell’art. 75, l. n. 445 del 1998)».

Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

Contattaci per sapere come possiamo aiutarti

Pubblicità

Discussione

Non c'è ancora nessun commento.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Categorie

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a questo blog e ricevere notifiche di nuovi messaggi per e-mail.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: