Enti locali, Pubblico impiego

La rinuncia all’assunzione non comporta la cancellazione dalla graduatoria di merito se ciò non è previsto espressamente dalla legge o dal bando di concorso.

(Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 12 aprile 2022, n. 125)

«Ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 267/2000, “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione” e coloro che vi sono iscritti possono essere chiamati a ricoprire i posti che potrebbero rendersi disponibili entro il periodo di vigenza della graduatoria sia presso l’amministrazione che ha bandito il concorso, sia presso altre amministrazioni secondo i criteri stabiliti da Corte cost. 25 giugno 2020, n. 126 che ha ritenuto coerente con i principi stabiliti dall’art. 3 e 97 Cost. lo scorrimento delle graduatorie in alternativa al reclutamento di personale mediante nuovo concorso anche in considerazione del risparmio dei costi che ne consegue.
È evidente allora che il depennamento dalla graduatoria ha conseguenze pregiudizievoli per l’interesse della ricorrente perché fa conseguire alla sua rinuncia all’assunzione l’impedimento all’accesso a impieghi presso la stessa o altre amministrazioni nei tre anni di validità della graduatoria.
Va aggiunto, inoltre, che l’essere vincitore di concorso notoriamente può costituire titolo valutabile in altre procedure concorsuali che il depennamento dalla graduatoria impedirebbe di documentare con conseguente ulteriore pregiudizio dell’interesse della ricorrente alla valorizzazione del suo curriculum.
Ciò premesso, la misura assunta dal Comune […] è illegittima in quanto atipica, perché né la legge, né il bando di concorso la prevedono come conseguenza della rinuncia all’assunzione – come invece è espressamente stabilito in altri comparti del pubblico impiego (art. 1, comma 109, lettera a) l. n. 107/2015, che disciplina l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente secondo con il quale: “La rinuncia all’assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalle graduatorie di merito”).
In particolare il bando si limita a stabilire che “Il nominato che, in seguito a chiamata, dichiari per iscritto di rinunciare al posto, oppure, pur avendo accettato, non assuma effettivamente servizio alla data indicata nella lettera di nomina, decade dal diritto all’assunzione”, non già dall’iscrizione nella graduatoria.
Il proposito occorre chiarire che la decadenza dal diritto all’assunzione deve essere correttamente intesa ai sensi dell’art. 1326 c.c. come inefficacia della eventuale accettazione della proposta di assunzione (rivolta dall’amministrazione al vincitore conseguente all’inutile decorso del termine stabilito per la presa di servizio e dunque la mancata tempestiva adesione alla proposta di assunzione consente di coprire il posto riservato al vincitore della selezione mediante scorrimento della graduatoria.
Ne consegue che la decadenza del rinunciatario dal diritto all’assunzione prevista dal bando è circoscritta alla prima proposta di assunzione per i posti messi a concorso, non alle successive che, ove si rendano disponibili ulteriori posti dello stesso profilo, l’amministrazione potrà formulare previo scorrimento della graduatoria, nella quale dunque il vincitore rinunciatario ha interesse e titolo a permanere».

Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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