(Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 13 giugno 2022, n. 512)
«Come noto nel silenzio del vigente codice del processo amministrativo sussiste un dibattito giurisprudenziale in merito all’ammissibilità di una azione di accertamento atipica a tutela di posizioni sostanziali di interesse legittimo, secondo una tesi risolto in senso negativo (ex multis da ultimo T.A.R. Lombardia Brescia sez. I, 4 gennaio 2021, n. 17; T.A.R. Veneto sez. I, 17 ottobre 2017, n. 925).
Secondo altra opzione interpretativa – che il Collegio ritiene preferibile – nell’ambito di un quadro normativo sensibile all’esigenza costituzionale di una piena protezione dell’interesse legittimo come posizione sostanziale correlata ad un bene della vita, la mancata previsione espressa, nel testo finale del codice del processo amministrativo, dell’azione generale di accertamento non preclude la praticabilità di una tecnica di tutela, ammessa dai principali ordinamenti europei che, ove necessaria al fine di colmare esigenze di tutela non suscettibili di essere soddisfatte in modo adeguato dalle azioni tipizzate, ha un fondamento nelle norme immediatamente precettive dettate dalla Costituzione (art. 24, 103 e 113) per garantire la piena e completa protezione dell’interesse legittimo; anche per gli interessi legittimi, infatti, come pacificamente ritenuto nel processo civile per i diritti soggettivi, la garanzia costituzionale impone di riconoscere l’esperibilità dell’azione di accertamento autonomo, con particolare riguardo a tutti i casi in cui, mancando il provvedimento da impugnare, una simile azione risulti indispensabile per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente; pertanto, ove le azioni tipizzate non soddisfino in modo efficiente il bisogno di tutela, l’azione di accertamento atipica, ove sorretta da un interesse ad agire concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., risulta praticabile in forza delle coordinate costituzionali e comunitarie richiamate dallo stesso art. 1 c. p. a. (così ex multis Consiglio di Stato sez. V, 27 marzo 2013, n. 1799).
Tale azione è ammissibile ove naturalmente non elusiva del termine di decadenza per l’impugnazione degli atti autoritativi (ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 1 settembre 2021, n. 9488) nonché dell’art. 34 c.. 2 c.p.a. inerente il divieto di sindacato sui poteri autoritativi ancora non esercitati dall’Amministrazione (T.A.R. Toscana sez. III, 7 febbraio 2020, n. 174).
Nel caso di specie i ricorrenti non contestano, come sarebbe loro effettivamente precluso, la legittimità della deliberazione […] ma ne chiedono la declaratoria di inefficacia stante l’invocato principio di diritto eurounitario (Direttiva 92/2011/UE) di temporaneità della valutazione di impatto ambientale estensibile anche allo screening quale “micro-VIA”.
In termini generali per il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui allo stesso art. 1 c.p.a. nessuna norma impedisce ai soggetti aventi legittimazione ed interesse – come indubbio nel caso di specie – di proporre oltre all’azione tipica di annullamento entro i termini decadenziali anche azione di accertamento autonomo volte alla declaratoria di sopravvenuta inefficacia di provvedimenti definitivi, ove ciò sia indispensabile per la tutela.
Nel caso di specie la posizione sostanziale azionata, avente consistenza di interesse legittimo, a prescindere da ogni indagine circa la relativa fondatezza, deve trovare tutela ed essere esaminata dall’adito Tribunale, non risultando essa elusiva ed avendo tutti i ricorrenti legittimazione ed interesse diretto concreto ed attuale alla declaratoria di inefficacia della [delibera suindicata] nella auspicata prospettiva di una rinnovazione della valutazione di impatto ambientale.
Anche poi a voler ritenere inammissibile tale azione, i ricorrenti potrebbero comunque ovviamente dolersi della perdita di efficacia della valutazione di assoggettabilità quale presupposto di legittimità dei successivi atti di autorizzazione alla realizzazione dell’opera, tutti ritualmente impugnati nell’ambito del presente giudizio, si che l’eccezione riveste a ben vedere importanza del tutto residuale nell’economia del presente giudizio».
Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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