(Tar Lazio, Roma, sez. III Quater, 2 febbraio 2022, n. 1230)
«Il ricorrente, in data 23.01.2021, accusava un malore che richiedeva il conseguente ricovero al Pronto Soccorso […] per una significativa patologia.
Pertanto, il predetto, in relazione a tale impedimento, chiedeva, a mezzo pec del 24.01.2021, […] di poter partecipare ad una sessione speciale futura per sostenere la prevista prova orale.
L’istanza non veniva accolta ed il candidato veniva considerato rinunciatario.
La Commissione concludeva i lavori pubblicando, in data 2 febbraio 2021, la graduatoria definitiva del concorso.
Avverso tale determinazione, in uno con il mancato accoglimento del differimento della prova orale ha reagito il ricorrente con ricorso giurisdizionale.
[…]
Il ricorso è fondato.
Per giurisprudenza pacifica il candidato alla prova orale che comunichi tempestivamente il proprio stato di salute obiettivamente ostativo a sostenere l’esame deve essere ammesso a una sessione suppletiva, non derivando l’assenza da causa a lui imputabile […].
Per tali ragioni, il ricorso in esame deve essere accolto e annullata la disposta esclusione, con ogni effetto nei confronti della approvata graduatoria».
Daniele Majori – Avvocato cassazionista e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
Discussione
Non c'è ancora nessun commento.