(Tar Campania, Napoli, sez. II, 27 agosto 2020, n. 3668)
«Con riferimento alla questione di cui al primo motivo di ricorso della individuazione del momento dell’inizio lavori, che secondo la prospettazione del ricorrente sarebbe da collocare alla data della comunicazione di inizio lavori nel 2014, il Collegio rileva che la giurisprudenza amministrativa maggioritaria afferma che l’effetto della decadenza del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, si riconnette al mero dato fattuale del mancato avvio dei lavori entro il termine annuale fissato dalla legge, circostanza che deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento dell’Amministrazione, anche per garantire il necessario contraddittorio coi privati interessati circa l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la declaratoria di decadenza. (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 07/11/2019, n.5289).
Tuttavia, l’effettivo inizio dei lavori deve essere valutato non in via generale ed astratta, ma con specifico e puntuale riferimento all’entità e alle dimensioni dell’intervento edilizio così come programmato e autorizzato, e ciò all’evidente scopo di evitare che il termine per l’avvio dell’edificazione possa essere eluso con ricorso a lavori fittizi e simbolici, e quindi non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento del titolare della concessione stessa di procedere alla costruzione. (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 05/09/2019, n.10766).
Il concetto di effettivo inizio dei lavori, rilevante ai fini della valutazione dei presupposti della decadenza del permesso di costruire, ha un significato elastico, giacché il rispetto del termine di cui all’art. 15 co. 2 d.P.R. n. 380/2001 si desume dagli indizi rilevati sul sito dell’intervento, che devono essere di entità tale da scongiurare il rischio che il termine legale di decadenza venga ad essere eluso attraverso opere fittizie e simboliche. I lavori possono allora ritenersi “iniziati” quando consistano nella compiuta organizzazione del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri, nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio, e non, ad esempio, in presenza di soli lavori di livellamento del terreno o di sbancamento. (T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 30/10/2018, n.1426)».
Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
Discussione
Non c'è ancora nessun commento.