Informative antimafia

Interdittive antimafia: l’art. 67, comma 4, del Codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011) stabilisce un limite temporale di cinque anni, oltre il quale non sono più efficaci i divieti e le decadenze previsti dal primo e dal secondo comma dello stesso art. 67; tale limite temporale, per effetto del rinvio al comma 4 contenuto nel comma 8, trova applicazione anche ai divieti scaturenti dalle condanne indicate nello stesso comma 8.

(Tar Lombardia, Milano, sez. I, 28 agosto 2017, n. 1777)

«La comunicazione antimafia interdittiva impugnata si fonda su una condanna emessa a carico del sig. -OMISSIS-, socio accomandatario della società ricorrente, il 5.11.2007 dalla Corte d’Appello di Firenze, divenuta irrevocabile in data 1.1.2008, per associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti (art. 74 del d.P.R. n. 309/1990); in considerazione di tale condanna la Prefettura ha ritenuto sussistente a carico della società ricorrente una delle cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159/2011.
2.2. L’art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159/2011 stabilisce che “Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”.
Orbene, i primi due commi dell’art 67 stabiliscono il regime dei divieti e delle decadenze nei quali incorrono le “persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II”.
Il comma 4, invece, estendendo l’ambito di applicazione soggettivo delle stesse disposizioni, dispone che “Il tribunale, salvo quanto previsto all’articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche […] nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi”; lo stesso comma 4, inoltre, in chiusura, prevede che “In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni”.
La norma richiamata, quindi, stabilisce un limite temporale di cinque anni, oltre il quale non sono più efficaci i divieti previsti dal primo e dal secondo comma dell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011. E tale limite temporale, per effetto del rinvio al comma 4 contenuto nel comma 8 dello stesso art. 67, trova applicazione anche ai divieti scaturenti dalle condanne indicate nello stesso comma 8.
Ne consegue che:
– la condanna riportata dal sig. -OMISSIS-rientra astrattamente tra le fattispecie automaticamente ostative al rilascio della comunicazione antimafia liberatoria, in quanto relativa a un reato rientrante tra i delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. (a sua volta richiamato dal citato art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159/2011);
– nella fattispecie concreta, tuttavia, essendo trascorso dalla condanna de qua (divenuta irrevocabile in data 1.1.2008) un lasso di tempo di gran lunga superiore a quello previsto dal citato comma 4 dell’art. 67, i divieti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 67 devono intendersi ormai privi di efficacia e, pertanto, non applicabili a carico della ricorrente.
Coglie nel segno, pertanto, la ricorrente, laddove, con il secondo motivo di ricorso, lamenta appunto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
2.3. In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento prefettizio impugnato, potendosi ritenere assorbita ogni altra censura
».

Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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