(Tar Campania, Napoli, sez. IV, 13 marzo 2017, n. 1434)
«[A] seguito di accertamenti penali e plurimi sopralluoghi effettuati da parte dei vigili urbani si è constatato che la ricorrente […] senza permesso di costruire, ha proceduto all’ampliamento di 25 mq del soppalco pre-esistente e, mediante modifica della parte di ingresso e della scala di accesso, lo ha reso indipendente, eseguendo un frazionamento di fatto in due appartamenti.
[…]
[L’]intervento costituisce una vera e propria ristrutturazione, che necessitava del titolo abilitativo del permesso di costruire. In tal senso, sul piano qualificatorio, precipuo rilievo assumono l’innalzamento della quota del solaio di copertura, incidente anche sotto il profilo della alterazione dei prospetti, nonché le ulteriori difformità dalle quali è conseguito un incremento della volumetria e delle superfici, con alterazione dei parametri urbanistico-edilizi dell’edificio.
5. Il frazionamento in plurime unità abitative, persino senza aumento di superficie, a differenza della mera redistribuzione degli spazi interni (annoverata negli interventi di cd. ristrutturazione leggera, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.p.r. 380/2001), all’epoca della realizzazione dei lavori era considerata dalla normativa edilizia quale ristrutturazione pesante, che necessitava del permesso di costruire. La realizzazione di un soppalco non rientra nell’ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo, ma nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora determini una modifica della superficie utile dell’appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico (T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. II, 23-09-2011, n. 952; T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 11-07-2011, n. 1863; T.A.R. Campania Napoli Sez. II, 21-03-2011, n. 1586; T.A.R. Campania Napoli Sez. IV Sent., 29-07-2008, n. 9518).
5.1. Solo a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 17, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria, ai sensi della novellata lett. b), dell’art. 3, comma 1, del d.p.r. 380/2001, del d.l. n.133 del 2014 […] anche quelli che, come nella specie, consistono “nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso”».
Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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