(Consiglio di Stato, sez. VI, 31 luglio 2016, n. 3673)
«Il provvedimento impugnato, come risulta dal suo tenore letterale e come è del resto confermato anche dal contenuto dell’appello principale proposto dal Comune, non ha natura edilizia, perché è primariamente diretto a realizzare l’interesse patrimoniale del Comune a riottenere, nella qualità di proprietario, la disponibilità del suolo comunale abusivamente occupato [dall’originaria ricorrente] attraverso la realizzazione del chiosco contestato.
Si tratta, dunque, di un provvedimento espressione del potere di autotutela spettante all’Amministrazione (nella specie comunale) sui beni demaniali.
Così qualificato il provvedimento, esso esula dalla competenza dell’organo che lo ha adottato (Il Responsabile del Settore edilizia residenziale privata e servizi cimiteriali) per rientrare, invece, in quella del Settore Lavori pubblici, patrimonio e protezione civile, al quale, secondo la ripartizione di competenze interne al Comune desumibile dal relativo organigramma, spetta la gestione (e, dunque, anche la tutela) del demanio e del patrimonio comunale».
Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
Discussione
Non c'è ancora nessun commento.