Concorsi pubblici

E’ illegittimo un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche.

(Tar Puglia, Bari, sez. I, 9 giugno 2016, n. 768)

«Rilevato che parte ricorrente partecipava alla procedura di selezione concorsuale per titoli ed esami indetta dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con D.D.G. n. 106 del 23.2.2016 per il reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
Rilevato che la medesima presentava domanda di partecipazione mediante il sistema telematico POLIS, ricevendo e-mail di conferma di avvenuto inoltro della domanda, come documentato in atti;
Rilevato che, a seguito di un nuovo accesso al proprio profilo da parte della ricorrente, il sistema informatico, in tesi, annullava automaticamente il primo inoltro della domanda, con notifica via mail della cancellazione della precedente ed invito a ripresentarla entro il termine ultimo di scadenza;
Rilevato che, malgrado i tentativi posti in essere, la ricorrente non riusciva nel proprio intento di inoltrare nuovamente la domanda a causa di un malfunzionamento del sistema;
Rilevato che, pur se a seguito di ripetuti contatti con l’Ufficio Scolastico Regionale al fine di risolvere il disguido tecnico verificatosi, alla data della pubblicazione del calendario, delle sedi e degli elenchi dei candidati ammessi per la classe di concorso prescelta dalla ricorrente, quest’ultima non poteva che constatare il mancato inserimento del proprio nominativo;
Considerato che il ricorso debba essere integralmente accolto, essendo manifestamente fondato; Considerato, infatti, che il mancato inserimento oggetto di impugnativa non risulta essere stato corredato da attività procedimentale o provvedimentale alcuna;
Considerato che, su un piano generale, tale esito concreto stride con il principio fondamentale secondo il quale l’utilizzo dello strumento informatico e dei mezzi di comunicazione telematica debbano categoricamente essere considerati come serventi rispetto all’attività amministrativa;
Considerato che, nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali;
Considerata la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche;
Rilevato che, pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda;
Considerato che, in conclusione, il ricorso sia integralmente fondato e che, pertanto debba essere accolto nel merito, con condanna dell’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite
».

Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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