Procedimento amministrativo, Processo amministrativo

Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte: una volta scaduti i termini per la conclusione del procedimento, l’istante – nel termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine entro il quale il procedimento si sarebbe dovuto concludere – deve ricorrere all’Autorità titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, l. n. 241/1990, richiedendo l’emanazione del provvedimento non adottato (nella fattispecie, ricorrendo tali presupposti, il Tar ha ritenuto fondata la domanda proposta dal ricorrente, accogliendola nella misura massima consentita, pari ad € 2.000).

(Tar Sardegna, sez. I, 12 maggio 2016, n. 428)

«Va ricordato che l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sull’istanza del privato sussiste, intanto, qualora quest’ultimo sia titolare di una posizione qualificata ed abbia un interesse concreto ed attuale ad ottenere il provvedimento richiesto.
Poi, va ricordato che il silenzio rilevante ai fini del rito ex art. 31 cod. proc. amm. sussiste laddove la p.a. contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere. Ciò costituisce un presupposto imprescindibile per l’esercizio della relativa azione.
Insomma, per poter azionare il rito del silenzio, previsto dall’art. 117 c.p.a., è necessaria la sussistenza di due requisiti, consistenti nell’obbligo per l’Amministrazione di provvedere sull’istanza presentata dal soggetto interessato e nella conseguente inerzia della stessa Amministrazione che con il ricorso ex art. 117 c.p.a. si tende a superare (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 233).
Come correttamente fatto rilevare dalla difesa del ricorrente (nella memoria del 3 ottobre 2015), la nota del 26 gennaio 2015 documento 1 produzioni dell’Amministrazione) non ha, nella sostanza, espresso ragioni ostative al riconoscimento della pretesa vantata dal ricorrente medesimo. Ha anzi affermato di attendere le determinazioni degli organi sovraordinati. E allora va ricordato che un provvedimento che (come quello appena citato) abbia natura meramente interlocutoria rinviando il soddisfacimento del correlato interesse pretensivo ad un accadimento futuro ed incerto equivale a inerzia dell’Amministrazione.
Occorre ancora ricordare che l’ammissibilità dell’azione avverso il silenzio postula l’esistenza di una posizione di interesse legittimo, mentre il diritto soggettivo è tutelabile, presso il g.o., o eventualmente presso il g.a. nelle materie di giurisdizione esclusiva, con l’azione di accertamento, in quanto il bene della vita richiesto non costituisce oggetto di attività amministrativa ma è riconosciuto direttamente dall’ordinamento senza alcuna intermediazione del potere pubblico.
Nel caso che qui occupa il Collegio è indubbia la necessità di una valutazione dell’Amministrazione e pertanto non possono trovare accoglimento le altre domande presentate dal ricorrente volte all’accertamento in concreto della fondatezza della pretesa.
In casi come quello qui all’esame, in linea generale, il giudice amministrativo non può andare oltre la declaratoria d’illegittimità dell’inerzia e l’ordine di provvedere, mentre gli resta precluso il potere di accertare direttamente la fondatezza della pretesa fatta valere dal richiedente, sostituendosi all’Amministrazione stessa (Consiglio di Stato, sez. IV, 18/02/2016, n. 653).
In definitiva l’Amministrazione deve concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso.
L’importanza e la delicatezza delle questioni che il ricorrente sottopone al Collegio meritano alcune ulteriori precisazioni.
E’ vero, come appena ricordato, che ai sensi dell’art.31 comma 3, c.p.a. è consentito al giudice di pronunciarsi anche sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, nell’ambito del rito speciale del silenzio, nelle sole ipotesi in cui l’azione amministrativa in relazione alla quale è stata denunciata l’inerzia dell’Amministrazione si connoti come vincolata e priva di qualsivoglia residuo margine di discrezionalità (Consiglio di Stato, sez. III, 26/10/2015, n. 4902). Ed è vero, lo si ribadisce, che non è questo il caso che occupa il Collegio.
E’ però altrettanto vero che su questione analoga, come correttamente fatto rilevare dalla difesa del ricorrente, questo T.a.r. si è pronunciato con sentenza n. 8/2012 che ha affermato principi chiari che questo Collegio conferma e che l’Amministrazione deve tenere in debito conto.
In ordine alla richiesta di indennizzo da mero ritardo occorre rilevare quanto segue.
L’art. 28 del d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 98/2013, modificando l’art. 2 bis della L. n. 241/1990 con l’aggiunta del comma 1 bis, ha introdotto l’indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte, prevedendo il pagamento di una somma pari a trenta euro per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
Orbene, seppure tale istituto prescinde dalla dimostrazione degli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale (prova del danno, del comportamento colposo o doloso della p.a.; del nesso di causalità) – essendo sufficiente il superamento del termine di conclusione del procedimento – tuttavia, ai fini del riconoscimento del diritto all’indennizzo, una volta scaduti i termini per la conclusione del procedimento, l’istante, nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine entro il quale il procedimento si sarebbe dovuto concludere, deve ricorrere all’Autorità titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, co. 9 bis, l. n. 241/1990, richiedendo l’emanazione del provvedimento non adottato (cfr. art. 28, co. 2, d.l. n. 69/2013).
Insomma, una volta scaduti i termini per la conclusione del procedimento, l’istante, nel termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine entro il quale il procedimento si sarebbe dovuto concludere, deve ricorrere all’Autorità titolare del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis, L. n. 241/1990, richiedendo l’emanazione del provvedimento non adottato (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, n. 4168/2015).
Il ricorrente, con la istanza indennitaria avanzata per l’anno 2014, ricevuta dall’Amministrazione in data 27 febbraio 2015, ha ritualmente assolto all’onere prescritto dalla richiamata disposizione nel termine ivi indicato onde la domanda di corresponsione dell’indennizzo deve trovare accoglimento.
L’istanza di intervento del titolare del potere sostitutivo è stata correttamente formulata, presenta tutti i requisiti previsti dalle disposizioni sopra citate ed è tempestiva (documento 26 produzioni del ricorrente).
La domanda è pertanto fondata e deve essere accolta nella misura massima consentita e cioè per l’importo di € 2.000/00 (duemila)
».

Daniele Majori – Avvocato e consulente aziendale

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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