(Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 20 marzo 2015, n. 125)
Il «D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296, nel disciplinare i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato, dispone testualmente al primo comma dell’art. 2 come principio generale che “le concessioni e le locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato ….. conseguono all’esperimento di procedure ad evidenza pubblica mediante pubblico incanto”.
Al terzo comma, introduce un deroga a tale principio, disponendo alla lettera c) che si proceda a trattativa privata, quando “un soggetto già concessionario o locatario di un bene immobile di proprietà dello Stato chiede l’affidamento in concessione o in locazione di un altro bene immobile costituente pertinenza del bene già locato o dato in concessione ovvero confinante con quest’ultimo. La superficie del bene immobile confinante da concedere o da locare non può essere superiore al venti per cento della superficie totale originariamente concessa o locata”.
Tale deroga al principio generale che impone lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica può operare, in definitiva, in base a tale norma della quale è stata denunciata la violazione quando ricorrono i seguenti presupposti:
a) che la richiesta venga presentata da un soggetto “concessionario o locatario di un bene immobile di proprietà dello Stato”;
b) che il bene da affidare in concessione o in locazione costituisca una “pertinenza” del bene già locato o dato in concessione o sia con esso “confinante”;
c) che la superficie del bene immobile da concedere o da locare non sia superiore al venti per cento della superficie totale originariamente concessa o locata.
Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, non ricorrono di certo i presupposti sopra indicati alle lettere a) e c).
Sembra, infatti, evidente per un verso che il Comune […] non sia di certo concessionario o locatario di un bene immobile di proprietà dello Stato, in quanto la predetta particella n. 18 del foglio 1, estesa mq. 19.190, pur essendo confinante con i lotti da assegnare, risulta essere di proprietà del Comune, tanto che questo la ha inserita nel piano delle alienazioni; e per altro verso che i tre lotti di cui si chiede l’assegnazione hanno una superficie totale di mq. 4.640, superiore cioè al 20% della superficie totale del lotto di terreno di proprietà del Comune (1.919 x 20% = 3.838).
In definitiva, cioè, la particolare deroga al principio dell’evidenza pubblica – che in quanto norma eccezionale è di stretta interpretazione – invocata dalla ricorrente non risulta applicabile alla fattispecie in questione in quanto il Comune non è concessionario o locatario di un bene immobile dello Stato ed, in ogni caso, la superficie delle aree richieste è superiore al 20% del terreno di proprietà del Comune.
Deve, pertanto, concludersi che l’Agenzia del Demanio non avrebbe mai potuto assegnare i lotti in questione ricorrendo alla trattativa privata».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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