AGCM, Codice del consumo

Vendite piramidali: nella riunione dell’8 ottobre 2014, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha vietato e sanzionato la diffusione di messaggi pubblicitari volti non alla commercializzazione di beni o servizi, quanto al conseguimento di vantaggi economici attraverso il mero reclutamento di altri soggetti nel sistema piramidale.

Con il provvedimento allegato, l’AGCM è intervenuta per arrestare la diffusione di sistemi volti non alla commercializzazione di beni o servizi, quanto al conseguimento di vantaggi economici attraverso il mero reclutamento di altri soggetti nel sistema piramidale.

Il Codice del Consumo, all’articolo 23, comma 1, lettera p), qualifica come scorretta la condotta del professionista che avvia, gestisce o promuove “un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti”.

Inoltre, con la legge n. 173 del 2005, “Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendite piramidali”, il legislatore ha anche inteso disciplinare il fenomeno delle vendite multilivello, forme di vendita diretta a domicilio, fattispecie considerata a tutti gli effetti lecita, da distinguere da tutte quelle “strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura”, che sono invece oggetto di divieto assoluto.

Nella fattispecie, l’Antitrust, anche sulla base di una segnalazione pervenuta dalla Consob, ha accertato che i messaggi pubblicitari diffusi dal professionista incolpato attraverso il proprio sito internet erano volti a promuovere sistemi di investimento il cui vantaggio economico per gli aderenti risultava correlato principalmente al progressivo ampliamento della base dei soggetti reclutati e slegato dallo svolgimento di qualsivoglia effettiva attività di vendita di beni o servizi, secondo lo schema delle vendite piramidali.

In tale contesto, l’Autorità ha altresì verificato l’ingannevolezza dei messaggi che contenevano una fuorviante prospettazione di facili guadagni, omettendo di informare i consumatori del fatto che i guadagni prospettati potevano essere conseguiti solo se un elevato numero di soggetti avesse aderito al sistema, e che esisteva, di contro, un elevato rischio che la ‘catena’ si interrompesse e che, quindi, i nuovi aderenti potessero non conseguire un reale beneficio economico.

AGCM_8.10.2014_vendite piramidali

Fonte:www.agcm.it

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