AGCM, Banca d'Italia, Codice del consumo, Pratiche commerciali scorrette

In materia di pratiche commerciali scorrette, la possibile sovrapposizione tra una disciplina settoriale e la disciplina generale deve essere risolta alla luce dell’art. 19, comma 3 del Codice del consumo, il quale dispone che, in caso di contrasto (da intendersi quale difformità di fonte e di portata tra le discipline), l’applicazione della disciplina generale è esclusa (solo) quando quella settoriale regoli aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette.

(Consiglio di Stato, sez. VI, 22 luglio 2014, n. 3896)

«Con un primo motivo, lamentando l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto, deducono l’erroneità della sentenza appellata laddove ha escluso la sovrapposizione di interventi tra l’Autorità per la concorrenza e il mercato e le Autorità creditizie, sostenendo, in sintesi, la prevalenza della normativa bancaria su quella delle pratiche commerciali scorrette […].
In sostanza, gli appelli sostengono la insussistenza di un potere accertativo e sanzionatorio in capo all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
Il motivo è infondato.
Nella memoria finale le appellanti dichiarano di prendere atto dei chiarimenti intervenuti ad opera della Adunanza Plenaria n.14 dell’11 maggio 2012, che ha stabilito che con riferimento alle condotte anteriori alla entrata in vigore del d.lgs. 13 agosto 2010, n.141, inapplicabile ratione temporis a fattispecie precedenti, rientra pacificamente nella competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato l’applicazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette poste in essere da un operatore del mercato finanziario, assoggettato alla disciplina del testo unico bancario, che offre ai consumatori servizi accessori all’acquisto di beni presso esercizi commerciali.
Secondo la pronuncia della Adunanza Plenaria su richiamata (come riconoscono anche le memorie finali delle appellanti), il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lg. 1 settembre 1993, n.385, nel testo precedente le modifiche apportate dal d.lg. 13 agosto 2010, n.141) non è idoneo ad escludere l’applicazione della disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette, in quanto volto a perseguire finalità le quali, ancorchè genericamente riconducibili al corretto e trasparente funzionamento del mercato nel settore di riferimento, non comprendono fra di esse la tutela del consumatore in quanto tale. In particolare, resta fuori dell’area di controllo e delle possibili sanzioni la fase antecedente il contatto diretto tra operatore finanziario e risparmiatore finalizzato all’acquisto di un prodotto finanziario presso lo sportello bancario e presso gli uffici dell’operatore.
La possibile sovrapposizione tra una disciplina settoriale e la disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette deve essere risolta alla luce dell’art. 19, comma 3 del codice del consumo, il quale dispone che, in caso di contrasto (da intendersi quale difformità di fonte e di portata tra le discipline), l’applicazione della disciplina generale è esclusa (solo) quando quella settoriale regoli aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

Discussione

Non c'è ancora nessun commento.

Lascia un commento

Categorie

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a questo blog e ricevere notifiche di nuovi messaggi per e-mail.