(Tar Toscana, sez. II, 30 maggio 2014, n. 944)
«[L’]art. 6 L. 401/1989 afferma che l’episodio di violenza può verificarsi “in occasione o a causa di manifestazioni sportive “ e non può dubitarsi che il transito del pullman dei tifosi, ove si trovava il ricorrente, sia avvenuto all’atto del rientro da una partita di calcio e che l’episodio sia stato favorito dalla forza intimidatrice che deriva dal far parte di un gruppo di tifosi che non a caso all’andata si era reso responsabile di numerosi furti di merce approfittando della confusione derivante dalla contemporanea presenza del gruppo di tifosi che invade l’area di servizio.
Non è necessario, pertanto, che i comportamenti violenti avvengano all’interno o in prossimità degli stadi, ma è sufficiente che essi siano riconducibili a comportamenti tenuti nell’ambito della partecipazione a manifestazioni calcistiche che, nel caso delle trasferte, ricomprende anche le condotte tenute durante i viaggi di andata e ritorno».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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