Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, Servizio idrico

E’ illegittima la riduzione autoritativa delle tariffe per il servizio idrico disposta con ordinanza contingibile ed urgente, non essendo in alcun modo riconducibile all’esercizio del potere extra ordinem previsto dall’art. 50, co. 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(Tar Lazio, Roma, sez. II Bis, 13 maggio 2014, n. 4955)

«[L]a ricorrente […] lamenta l’illegittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente adottata in data 29 dicembre 2012 dal Sindaco […], limitatamente alla parte in cui dispone la riduzione autoritativa delle tariffe applicate per le utenze dell’acqua.
A tale fine la ricorrente denuncia, tra l’altro, violazione dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 per difetto della situazione legittimante l’esercizio del potere di ordinanza extra ordinem e difetto di competenza.
Tale censure sono fondate per le ragioni di seguito indicate.
2. Come noto, l’art. 50, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – a cui è riconducile l’adozione del provvedimento impugnato in virtù della formulazione di quest’ultimo ma anche sulla base di quanto riportato nella memoria di costituzione dell’Amministrazione resistente – dispone che:
“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza in materia:
– il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili richiede la sussistenza di un effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria;
– in altri termini, chiaro presupposto per l’ordinanza extra ordinem contemplata all’art. 50 di cui sopra è il pericolo per l’incolumità pubblica dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabili interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 16 febbraio 2010, n. 868; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 23 maggio 2011, n. 1290);
– al fine del corretto operare dell’Amministrazione, i presupposti dell’intervento straordinario devono essere oggetto di inequivoca individuazione e verificazione nella loro esistenza, “rischiandosi altrimenti di derogare all’ordine legale delle competenze, in chiara violazione di legge” (cfr. TAR Puglia, Lecce, 21 giugno 2013, n. 1465), con l’ulteriore precisazione che – affinché il potere extra ordinem trovi valida legittimazione – chiara deve, altresì, risultare la connessione tra l’esercizio del potere e l’esigenza di fronteggiare situazioni di pericolo per l’incolumità;
– ancorché, ai fini dell’esercizio da parte del Sindaco del potere di cui all’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, non esista “un metro di valutazione fisso da seguire, ma la soluzione” vada individuata di volta in volta, quest’ultima deve comunque corrispondere alla finalità del momento perseguita e, dunque, rivelarsi adeguata per fronteggiare le esigenze imprevedibili ed eccezionali obiettive che connotano il caso concreto (Cons. Giust. Amm. Sic., 31 marzo 2006, n. 119).
3. Tenuto conto di quanto sopra rilevato, il Collegio ritiene che la prescrizione del provvedimento impugnato concernente la riduzione tariffaria non sia rispondente ai criteri su indicati.
In particolare, il Collegio osserva che:
– il disposto del provvedimento oggetto di contestazione – adottato dal Sindaco – comporta la riduzione delle tariffe riguardanti l’approvvigionamento idrico;
– attenendosi – come necessario – alla formulazione del provvedimento de quo e, dunque, prescindendo dalle considerazioni riportate negli scritti difensivi prodotti dal Comune
[…] nel corso del giudizio, la decisione di procedere a tale riduzione tariffaria risulta espressamente ricondotta all’impossibilità di “imporre ai cittadini il pagamento a prezzo pieno di un servizio inadeguato e non pienamente funzionale al suo scopo, in violazione dell’art. 154 Codice dell’Ambiente”;
– ciò detto, appare evidente che la riduzione in questione trova inequivoca origine in valutazioni riguardanti la qualità del servizio idrico, ossia in considerazioni inerenti il principio di corrispettività posto a presidio della determinazione del costo di quest’ultimo e, dunque, delle relative tariffe (chiaramente desumibile – del resto – proprio dal richiamato art. 154).
In ragioni di tali rilievi, chiare si delineano le condizioni per affermare che il provvedimento impugnato – per come formulato – non consente di verificare alcuna connessione tra la riduzione tariffaria e l’esigenza di fronteggiare la situazione di emergenza determinata dalla concentrazione di arsenico nell’acqua .
Per contro, risulta palese che l’Amministrazione ha agito in esito a considerazioni propriamente attinenti alla “qualità del servizio”, concretizzando così un’inequivoca invasione delle competenze spettanti ad un’altra amministrazione.
Come di recente ha, infatti, già avuto modo di rilevare il giudice amministrativo (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 320 del 2014):
– ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.l. n. 79 del 1995, di modifica dell’art. 17 della legge n. 319 del 1976, la competenza a definire “i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione delle tariffe del servizio idrico” era stata attribuita, seppure transitoriamente, al CIPE;
– tale competenza – confermata in capo al CIPE anche dall’art. 31, comma 29, della legge n. 448 del 1998 – è stata demandata all’Agenzia Nazionale per la Regolazione e la Vigilanza in materia di acqua dall’art. 10 del d.l. n. 70 del 2011 e poi, a seguito del d.l. 16 dicembre 2011, n. 201, attribuita all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Risulta, pertanto, chiaro che, in materia di determinazione delle tariffe per il servizio idrico, alcuna competenza spetta ai sindaci.
Da ciò consegue che la riduzione delle tariffe in contestazione, non essendo in alcun modo riconducibile all’esercizio del potere extra ordinem previsto dall’art. 50, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si rivela – in ultimo – illegittima in ragione della fondatezza del vizio di incompetenza denunciato dalla ricorrente
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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