Giustizia amministrativa, Processo amministrativo

Per il Tar Veneto, in caso di deposito di documenti in giudizio con il rispetto dei termini relativi, il termine per la proposizione di motivi aggiunti generalmente decorre dalla data del deposito stesso (poiché è configurabile un onere del ricorrente di accertare in segreteria l’eventuale deposito), mentre quando i termini di deposito, peraltro ordinatori, siano rimasti inosservati, la decorrenza del termine è legata all’effettiva conoscenza del deposito stesso, con dimostrazione di questa a carico della controparte che eccepisce la tardività.

(Tar Veneto, sez. III, 4 aprile 2014, n. 467)

«Considerato:
che con i ricorsi in epigrafe, da riunirsi per connessione oggettiva e soggettiva, vengono impugnati in via principale i provvedimenti con cui i soggetti controinteressati, i cui esercizi commerciali confinano con quello della società ricorrente, sono stati autorizzati all’occupazione di suolo pubblico con tavolini e sedie, nonché il regolamento per l’utilizzo di plateatici, recato dall’articolo 17 della deliberazione consiliare numero 91 del 2009 del comune
[…];
che tuttavia i provvedimenti indicati in epigrafe originariamente impugnati sono stati annullati e sostituiti sicché i ricorsi contro gli originari provvedimenti risultano improcedibili (confronta pagina cinque del ricorso per motivi aggiunti nel quale si legge “dalla lettura dei due provvedimenti si comprende chiaramente che questi sostituiscono il precedente provvedimento concessorio già oggetto di impugnazione”) per sopravvenuta carenza di interesse;
che difatti la ricorrente ha provveduto a impugnare gli atti indicati con appositi ricorsi per motivi aggiunti;
vista l’eccezione di irricevibilità degli stessi per tardività avanzata dalle parti resistenti;
considerato:
che la stessa si fonda sulla circostanza che dies a quo nell’impugnazione con atto di motivi aggiunti discenda dal deposito giudiziale degli atti a essi relativi;
che la ricorrente contesta detta impostazione affermando come il termine decorra esclusivamente dalla piena conoscenza, la quale sarebbe avvenuta al momento della comunicazione della fissazione dell’udienza;
che in effetti in giurisprudenza si confrontano due posizioni, la prima, che valorizza il momento della piena conoscenza, così come oggi individuato anche normativamente dall’articolo 42 del codice del processo amministrativo, la seconda, che individuando un onere del ricorrente di accertare in segreteria l’eventuale deposito di documentazione, fa decorrere il termine per la proposizione dei motivi aggiunti – e in tale quadro non vi è alcuna distinzione fra i motivi aggiunti propriamente detti e il cosiddetto ricorso aggiunto, come nella specie, vale a dire quello che si rivolge ad atti adottati successivamente a quelli impugnati con il ricorso principale- proprio dall’avvenuto deposito;
ritenuto:
che tale seconda tesi sia da preferirsi: in caso di deposito di documenti in giudizio con il rispetto dei termini relativi, poiché è configurabile un onere del ricorrente di accertare in segreteria l’eventuale deposito, il termine per la proposizione di motivi aggiunti generalmente decorre dalla data del deposito stesso, mentre quando i termini di deposito, peraltro ordinatori, siano rimasti inosservati, non avendo il ricorrente un siffatto onere, la decorrenza del termine è legata all’effettiva conoscenza del deposito stesso, con dimostrazione di questa a carico della controparte che eccepisce la tardività, afferma una risalente decisione del Consiglio di Stato, sez.V, n.3717/2002;
che conseguentemente i ricorsi per motivi aggiunti, essendo stati notificati in data 11 aprile 2013 a fronte del deposito documentale avvenuto in data 7 febbraio 2013 in vista dell’udienza di discussione fissata per il giorno 21 marzo 2013 risultano irricevibili per tardività; e dunque i ricorsi principali vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse e i ricorsi per motivi aggiunti irricevibili per tardività essendo notificati oltre i 60 giorni previsti;
che le spese, attesa la controversa interpretazione giurisprudenziale, possono essere integralmente compensate tra le parti costituite;


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, riunitili, dichiara i ricorsi principali improcedibili e i ricorsi per motivi aggiunti irricevibili
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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