(Consiglio di Stato, sez. V, 20 febbraio 2014, n. 826)
«Con il primo motivo dell’originario ricorso introduttivo, in questa sede riproposto, si deduce che il potere del Comune di modificare l’individuazione del sito destinato a Centro Servizi si era ormai consumato allorché il Patto Territoriale era stato approvato dal Ministero del Tesoro e sottoscritto definitivamente in data 14 maggio 1999 dalle sue parti, tra cui appunto lo stesso Comune appellato.
1a L’appellante non allega però alcuna precisa norma o principio giuridico a sostegno del proprio assunto dell’irrevocabilità della localizzazione.
Per converso la Sezione deve osservare, in coerenza con il canone dell’autotutela e con il principio generale di revocabilità e modificabilità degli atti amministrativi discrezionali, in funzione della migliore aderenza dei loro assetti all’interesse pubblico, che la localizzazione di un intervento pubblico può essere sempre modificata dall’Amministrazione competente, re melius perpensa e specialmente alla luce di elementi sopravvenuti, fintanto che sul presupposto della decisione già assunta non si siano prodotti effetti giuridici o fattuali irreversibili, tra i quali non può essere fatto rientrare il mero fatto che un finanziamento fosse stato accordato con riferimento alla sede inizialmente scelta.
1b D’altra parte, il primo Giudice ha già puntualmente osservato che dall’esame degli atti sottoscritti dal Comune non risultava il suo impegno a localizzare il Centro Servizi in un sito ben preciso, bensì solo il suo obbligo, in alternativa, ad utilizzare un “contenitore” già esistente, e da rendere idoneo all’uso, oppure a dare la disponibilità del suolo all’uopo occorrente e finanziare la realizzazione di un “contenitore” nuovo.
L’appellante non è stato in grado di contrastare efficacemente questa constatazione.
Benché dopo la data dell’8 novembre 1996 fossero intervenute la prima localizzazione del sito, l’approvazione ministeriale del Patto e la decisione inerente al suo finanziamento, non consta, infatti, che il Patto territoriale definitivamente sottoscritto tra le parti avesse incorporato la localizzazione frattanto stabilita. Al contrario, l’impegno del Comune […] risulta essere rimasto quello relativo alla realizzazione del Centro Servizi senza specifici vincoli di localizzazione (cfr. il paragr. 4.2 del Documento di sottoscrizione prodotto dal ricorrente in primo grado).
Né vale invocare in contrario il dettato generale ed astratto dell’art. 2 della deliberazione del C.I.P.E. del 21 marzo 1997, secondo il quale la sottoscrizione di un Patto territoriale vincola i sottoscrittori al rispetto degli specifici impegni ed obblighi assunti per la realizzazione degli interventi di competenza.
Il richiamo di questa norma, pur menzionata dal testo del Patto definitivamente sottoscritto, lascia difatti indimostrato l’assunto di parte che la localizzazione del Centro presso l’immobile di proprietà dell’attuale appellante fosse diventata materia di “specifico impegno” immesso nel Patto. Laddove l’esame degli atti denota, piuttosto, che la localizzazione medesima non era penetrata all’interno dello strumento pattizio, ma aveva formato oggetto di un atto amministrativo rimasto esterno ad esso, da ritenere quindi, come tale, tendenzialmente revocabile per decisione dello stesso Comune.
Del resto, l’interesse degli altri enti sottoscrittori del Patto verteva sulla realizzazione di un idoneo Centro Servizi nel territorio comunale […], senza estendersi fino alla relativa scelta del sito, che era stata logicamente lasciata – col solo vincolo dell’idoneità della sede – all’autonomia dell’Amministrazione comunale interessata.
1c Il Comune nel proprio provvedimento in contestazione ha evidenziato, inoltre, che al momento della prima scelta di localizzazione, quella fatta dal Commissario Straordinario il 16 ottobre 1998, il sito del Foro Boario non era disponibile: e la circostanza è rimasta di per sé sostanzialmente incontestata (cfr. le pagg. 37-38 dell’appello).
A conferma della possibilità per il Comune di rivedere la primitiva scelta di localizzazione dell’intervento vale aggiungere che tale atto non aveva fatto sorgere diritti quesiti di sorta né esaurito i propri effetti, avendone prodotti solo di natura preliminare e prodromica».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista – Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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