Contributi e finanziamenti pubblici, Giurisdizione

In tema di giurisdizione sui procedimenti amministrativi di revoca di contributi pubblici per ragioni di inadempimento, da parte del beneficiario, agli obblighi imposti al momento della concessione, anche alla luce dell’Adunanza Plenaria n. 17 del 29 luglio 2013.

(Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 2926)

«I procedimenti amministrativi rivolti alla revoca di contributi pubblici per ragioni di inadempimento da parte del beneficiario agli obblighi imposti al momento della concessione sono stati ritenuti dalla giurisprudenza (nel recente passato, anche di questa Sezione) involgenti posizioni di diritto soggettivo, come tali conoscibili e tutelabili innanzi al g.o. Tuttavia, recentemente (v. sentenze Tar Catania, IV, 1626/2013 e 2189/2013), questa Sezione ha rivisto il proprio precedente orientamento ed ha ritenuto di condividere il percorso argomentativo che sta alla base dell’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 517 dell’8.01.2013 adottata su vicenda analoga. Conseguentemente, la Sezione ha affermato che sussiste in materia la giurisdizione del g.a. (per ogni approfondimento dell’iter argomentativo che ha condotto alla soluzione ora preferita si rinvia alla citata sentenza n. 1626/2013). La soluzione interpretativa da ultimo preferita risulta, peraltro, ora avallata dalla (successiva e) recente sentenza dell’A.P. del Consiglio di Stato n. 17 del 29.07.2013, con la quale è stato esaminato il profilo della giurisdizione proprio con riguardo (come nel caso ora in esame) ad un contributo finanziario di cui alla L. 488/1992.
In relazione a tale vicenda, l’A.P. ha richiamato – condividendolo – il principio di base enucleato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riguardo alla procedura in esame, laddove si è affermato che “la Corte regolatrice, premesso che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge (e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa) da quelle in cui la legge attribuisce invece alla p.a. il potere di riconoscere l’ausilio previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario apprezzando discrezionalmente l’an, il quid ed il quomodo dell’erogazione, ha affermato che ”.
L’Adunanza Plenaria ha quindi concluso affermando che “nel caso in esame la revoca del finanziamento non è stata oggetto di un provvedimento vincolato dall’intervenuto accertamento dell’insussistenza di un presupposto puntualmente indicato dalla legge, ma in applicazione della previsione contenuta nel D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, art. 8, comma 1, lett. f), (…) in relazione al quale la posizione del privato è di interesse legittimo e la giurisdizione è del giudice amministrativo.”.
In conclusione, il Collegio ritiene che – anche alla luce della recente decisione dell’Adunanza Plenaria – possa affermarsi che i casi di revoca di contributi precedentemente concessi in via provvisoria ai sensi della L. 488/1992 incidano su posizioni di interesse legittimo radicate in capo all’impresa destinataria del provvedimento, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, restando del tutto marginale la circostanza che nella fattispecie in esame la revoca sia stata disposta ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. b), del D.M. 527/95 (“Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese”), mentre nel caso trattato dal Consiglio di Stato venisse in rilievo la lett. f) del suddetto art. 8
».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista – Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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