Appalti pubblici, Contratti pubblici

Per il Tar Piemonte, deve ritenersi che la commissione di gara incorra in eccesso di potere per carenza di motivazione e disparità di trattamento, allorquando si limiti ad attribuire il (massimo) punteggio numerico alla migliore offerta tecnica ed opti, viceversa, per la formulazione di giudizi sintetici soltanto nei confronti delle offerte che seguono in graduatoria: in tal caso, infatti, il giudizio espresso sulla migliore offerta tecnica deve essere supportato da una motivazione altrettanto chiara ed esplicita.

(Tar Piemonte, sez. II, 15 novembre 2013, n. 1207)

«E’ […] fondato il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine al punteggio assegnato alla società aggiudicataria per l’offerta tecnica (50 p.).
Il Collegio, rivedendo l’avviso espresso nella fase cautelare, ritiene che la commissione di gara abbia illegittimamente omesso di indicare (e verbalizzare) le ragioni che hanno determinato la più favorevole valutazione del prodotto offerto
[dall’aggiudicataria], così incorrendo in eccesso di potere per carenza di motivazione e manifesta disparità di trattamento, tenuto conto che i punteggi assegnati alla [ricorrente] sono stati invece congruamente motivati.
Al riguardo, non si ignora il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’obbligo di motivazione può essere assolto dalla stazione appaltante mediante l’attribuzione di giudizi in forma numerica, purché i criteri di valutazione siano preventivamente indicati dal bando in termini specifici e consentano di ricostruirne l’iter decisionale (cfr. tra molte: Cons. Stato, sez. V, 24 ottobre 2013 n. 5160; Id., sez. III, 25 febbraio 2013, n. 1169; Id., sez. IV, 4 giugno 2013 n. 3059).
E’ stato altresì precisato che l’attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica può essere consentita quando i sub-criteri entro i quali ripartire le valutazioni tecniche, con i relativi sub-punteggi, siano sufficientemente numerosi ed analitici, sì da delimitare il giudizio discrezionale della commissione di gara nell’ambito di un minimo e di un massimo e da rendere così percepibile l’iter logico seguito nel giudicare le singole offerte, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione dei sub-punteggi e dei punteggi finali attribuiti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2012 n. 3445; Id., sez. III, 11 marzo 2011 n. 1583; Id., sez. V, 17 gennaio 2011 n. 222).
Nella vicenda in esame, la lex specialis di gara non individua, per ciascun sub-punteggio, i criteri di oscillazione tra il minimo ed il massimo.
Per il lotto n. 3, il capitolato di gara scompone il punteggio assegnabile alle offerte tecniche nei seguenti sub-punteggi: “caratteristiche tecniche delle protesi intese anche come: gamma delle misura, rigidità, resistenza della pressione al piegamento, assenza di erezione residua e facilità d’impianto” (max. 20 p.), “caratteristiche delle pompa intese anche come efficienza della pompa in fase di attivazione e disattivazione” (max. 15 p.), “caratteristiche funzionali intese anche come possibilità di ridurre il rischio di infezioni” (max. 10 p.), “casistica e risultati clinici” (max. 5 p.).
Nel verbale di gara del 4 dicembre 2012, la commissione ha compilato ed approvato l’allegata scheda di valutazione, assegnando senza alcuna motivazione all’offerta
[dell’aggiudicataria] il punteggio massimo per ciascuno dei suindicati parametri ed ha, viceversa, assegnato punteggi inferiori all’offerta della [ricorrente] corredandoli di una sintetica motivazione (e cioè, nello stesso ordine: “non ottimale rigidità e minore resistenza al piegamento”, “pulsante di attivazione e disattivazione meno funzionale”, “antibiotico non presente sulla protesi, necessita di preparazione in sala operatoria”, “meno risultati clinici”).
L’onere di motivazione non può dirsi così correttamente adempiuto, viepiù ove si consideri che la formula aritmetica (50 x V) / Vmax, prevista dall’art. 4 del capitolato di gara per l’assegnazione dei 50 p. riservati alle offerte tecniche, pone in correlazione i punteggi delle offerte tecniche con il punteggio dell’offerta tecnica migliore. Il giudizio su quest’ultima, pertanto, non può legittimamente essere sottratto all’onere di motivazione.
In altri termini, deve ritenersi che la commissione di gara incorra in eccesso di potere per carenza di motivazione e disparità di trattamento, allorquando si limiti ad attribuire il (massimo) punteggio numerico alla migliore offerta tecnica ed opti, viceversa, per la formulazione di giudizi sintetici soltanto nei confronti delle offerte che seguono in graduatoria. In tal caso, infatti, il giudizio espresso sulla migliore offerta tecnica deve essere supportato da una motivazione altrettanto chiara ed esplicita.
Ne discende, per il profilo in esame, la fondatezza del ricorso e l’illegittimità dell’aggiudicazione disposta
[…], che va annullata».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista – Roma

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

Pubblicità

Discussione

Non c'è ancora nessun commento.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

Categorie

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per iscriverti a questo blog e ricevere notifiche di nuovi messaggi per e-mail.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: