(Tar Lombardia, Milano, sez. III, 24 settembre 2013, n. 2197)
«Nella terza censura si lamenta la violazione del principio di immodificabilità della lex specialis, principio che sarebbe stato violato in quanto il bando di gara prevedeva solo l’iscrizione alla categoria 9); solo con la nota a firma del Responsabile Unico del Procedimento del 3.8.2012 è stato specificato che si richiedeva la categoria 9 classe B.
La censura non è fondata.
La nota del RUP ha solo illustrato il preciso contenuto di un requisito già presente nella lex specialis di gara, onde non può avere alcuna incidenza in termini di modificazione delle condizioni di gara.
Si rammenta che il bando di gara (nella sezione VI altre informazioni) espressamente prevedeva che “Tutte le richieste di informazioni e/o chiarimenti debbono essere obbligatoriamente presentate per iscritto entro e non oltre la data del 3 settembre 2012” e ancora “ la stazione appaltante si riserva la facoltà di rispondere… Le informazioni rilasciate dalla stazione appaltante verranno rese pubbliche, omettendo i dati del richiedente, sul profilo committente”.
Pertanto il chiarimento in esame, reso pubblico nei termini previsti dal bando, va “parificato” sotto il profilo della portata applicativa ai precetti contenuti nella lex specialis, dovendosi porre su un piano di parità ed equiordinazione rispetto alle prescrizioni del bando.
Si rammenta in proposito che, per consolidata giurisprudenza “in materia di gare di appalto (D.Lgs. n. 163/2006 – Codice degli appalti) in una situazione di obiettiva incertezza (quando cioè le clausole della lex specialis risultino imprecisamente formulate o si prestino comunque ad incertezze interpretative) la risposta dell’amministrazione appaltante ad una richiesta di chiarimenti avanzata da un concorrente non costituisce un’indebita, e perciò illegittima, modifica delle regole di gara, ma una sorta di interpretazione autentica, con cui l’amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale in un primo momento poco intelligibile, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis (Cons. Stato Sez. V, 17/10/2012, n. 5296).
Né potrebbe fondatamente affermarsi che dal chiarimento sarebbe disceso un quadro di non chiarezza o perspicuità della intera lex specialis, che non avrebbe autorizzato la stazione appaltante ad escludere la ricorrente, per assenza del requisito richiesto».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista – Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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