(Tar Puglia, Lecce, sez. I, 13 maggio 2013, n. 1050)
«Con l’unico motivo di ricorso, variamente articolato, deduce la ricorrente la violazione delle previsioni di cui all’art. 30 d. lgs. n. 114/08 e 5-12 L. R. n. 18/01, in quanto, essendo già titolare di autorizzazione – sia pure sino all’approvazione del nuovo regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche, che avrebbe dovuto porre rimedio alla situazione determinatasi per effetto della chiusura del preesistente mercato coperto – ella avrebbe acquisito un diritto intangibile, come tale incompatibile con le nuove determinazioni assunte in parte qua dall’amministrazione comunale.
Il motivo è infondato.
2.1. Ai sensi dell’art. 30 co. 3 d. lgs. n. 114/98, “sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell’entrata in vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all’articolo 28”.
Orbene, come condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, “la ratio dell’art. 30, d.lgs. n. 114 del 1998 (recante norme transitorie in relazione alla nuova disciplina introdotta dal medesimo d.lgs. in materia di commercio sulle aree pubbliche) si coglie nell’esigenza di non pregiudicare gli operatori economici già in esercizio all’entrata in vigore della legge per effetto dell’immediata applicazione nei loro confronti della più restrittiva (o soltanto più rigorosa) disciplina del commercio dalla stessa introdotta” (C.d.S, VI, 6.9.2010, n. 6471).
Trattasi pertanto, all’evidenza, di clausola di salvezza, che mira a salvaguardare gli esercenti attività di commercio ambulante dagli effetti restrittivi derivanti dall’immediata applicazione della disciplina normativa introdotta dal d. l.gs. n. 114/98. Senonché, essa non può in alcun modo tradursi in una sorta di “salvacondotto”, volto a garantire in perpetuo i detti esercenti contro ogni nuova determinazione assunta dall’amministrazione comunale in tema di disciplina dei mercati rionali. Ciò purché, beninteso, tale nuovo assetto regolamentare trovi il proprio fondamento in specifiche esigenze di interesse pubblico stabilite da puntuali previsioni normative.
E a tal riguardo, l’art. 13 co. 5 L.R. n. 18/01 prevede espressamente che: “l’esercizio del commercio in forma itinerante può essere interdetto solo in aree previamente determinate nel piano e per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all’arredo urbano o per altri motivi di pubblico interesse”.
2.2. Orbene, con delibera n. 9/12 il Comune ha apportato modifiche al preesistente regolamento comunale – possibilista quanto alla permanenza della ricorrente sull’area in esame – escludendo la Piazza D’Angiò dall’ambito territoriale di esercizio del mercato, e adibendo la stessa a parcheggio.
È evidente allora che tale situazione determina un factum principis, idoneo ad incidere legittimamente sulla preesistente posizione della ricorrente, alla quale, per ragioni di interesse pubblico, è ora interdetto (al pari degli altri esercenti il commercio ambulante nello stesso ambito territoriale) il commercio sulla Piazza D’Angiò, destinata dall’amministrazione ad altre finalità di pubblico interesse, e segnatamente a parcheggio pubblico.
A ciò si deve aggiungere che la ricorrente era titolare di autorizzazione provvisoria semestrale n. 1/11 per l’effettuazione del commercio su aree pubbliche su posteggio in Piazza D’Angiò, sicché il venire a scadenza di tale autorizzazione provvisoria abilita solo la ricorrente a censurare,sotto il profilo della manifesta illogicità,la destinazione della piazza a parcheggio pubblico,manifesta illogicità insussistente.
2.3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.
Ne discende il suo rigetto».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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