(Tar Toscana, sez. I, 21 marzo 2013, n. 445)
«Con decorrenza dal 1 gennaio 2010, [la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale] deve […] considerarsi sostituita dalla pubblicazione nel sito informatico […], secondo quanto previsto dall’art. 32. co. 1 della legge n. 69/2009, in forza del quale “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.
Nella specie, come risulta dalla documentazione in atti, il Ministero resistente ha appunto provveduto alla pubblicazione del provvedimento impugnato sul proprio sito internet istituzionale in data 21 settembre 2012, data dalla quale deve farsi decorrere il termine per l’impugnazione, trattandosi di pubblicazione a carattere “istantaneo” (come, del resto, sarebbe stata quella in Gazzetta Ufficiale): la circostanza che il decreto sia rimasto pubblicato per sessanta giorni nella sezione “pubblicità legale” del sito ministeriale, pur in assenza di prescrizioni circa la durata minima della pubblicazione, ha infatti il chiaro ed unico scopo di garantire la conoscibilità dell’atto e la sua agevole consultazione durante l’intero periodo di pendenza termine decadenziale per l’eventuale impugnativa dinanzi al giudice amministrativo, fermo restando il decorso del termine stesso sin dal primo giorno di pubblicazione. Ne discende l’irrimediabile tardività del ricorso, che avrebbe dovuto essere notificato entro il 20 novembre 2012».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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