(Consiglio di Stato, sez. III, 8 febbraio 2013, n. 731)
«L’appello merita accoglimento, con assorbimento della questione relativa all’ammissibilità della costituzione in giudizio del [possibile controinteressato] e delle eccezioni dallo stesso sollevate, tenuto conto, preliminarmente, che sussiste l’interesse all’accesso esercitato dall’appellante: a prescindere dalla proposizione del ricorso al TAR (di cui aveva comunque documentato la pendenza), [l’odierna appellante], in quanto partecipante alla procedura selettiva, vanta il diritto a conoscere gli atti relativi al curriculum degli altri partecipanti, atti in relazione ai quali non vi è alcuna contrapposta esigenza di riservatezza (Consiglio Stato, sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3147)».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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