Informative antimafia

I legami di natura parentale non possono – in quanto tali – supportare un’informativa antimafia negativa, ma assumono rilievo qualora emerga una concreta verosimiglianza dell’esistenza di un condizionamento esercitato sull’impresa ovvero di un intreccio di interessi.

(Tar Marche, sez. I, 10 gennaio 2013, n. 24)

«L’informativa evidenzia l’esistenza di rapporti personali mantenuti dal [quotista di maggioranza relativa della società ricorrente, nonché amministratore unico, direttore tecnico e procuratore speciale della stessa] – anche dopo il definitivo arresto di [un elemento di spicco del clan mafioso locale] – con il figlio ed il nipote di [detto esponente della criminalità organizzata].
Dev’essere, al riguardo, disattesa la doglianza di parte ricorrente con cui si lamenta che il mero rapporto di parentela non potrebbe assurgere ad indizio dell’esistenza di un condizionamento di tipo mafioso, per il quale si renderebbero necessari ulteriori elementi.
Per orientamento giurisprudenziale prevalente, i legami di natura parentale non possono in quanto tali supportare un’informativa antimafia negativa, ma assumono rilievo qualora emerga una concreta verosimiglianza dell’esistenza di un condizionamento sull’impresa esercitato per il tramite dei soggetti uniti dal vincolo parentale, ovvero un intreccio di interessi, dai quali sia possibile desumere che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo costituiscano strumenti attraverso i quali il condizionamento si esplica.
Quest’ultima è l’evenienza che, per quanto ritenuto in informativa, ricorre nella specie.
L’impugnata informativa antimafia è compiutamente motivata, anche per relationem agli atti istruttori delle forze di polizia allegati, sul ruolo dei congiunti
[del suddetto elemento di spicco del clan mafioso locale], all’interno della [società ricorrente], essendo emerso in sede investigativa come gli stessi siano stati diretti interlocutori nell’acquisizione di commesse per conto della [società ricorrente].
Le doglianze, pertanto, non colgono nel segno, atteso che i legami parentali sono stati valutati non in quanto tali, ma in quanto rivelatori di comunanza di affari tra [la società ricorrente e le società riconducibili al suindicato esponente della criminalità organizzata], nonché tra quest’ultimo e [la] figura di vertice della [società ricorrente].
La valutazione prefettizia si appalesa legittima e adeguatamente motivata, essendo sorretta, sul piano logico e metodologico, dagli accertamenti di polizia giudiziaria richiamati per relationem e allegati all’informativa».

Daniele Majori – Avvocato Amministrativista

Fonte:www.giustizia-amministrativa.it

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