(Tar Veneto, sez. I, 6 giugno 2012, n. 781)
«Le censure avanzate dalla parte ricorrente circa, sia la illogicità dei criteri di scelta dell’aggiudicatario, che la genericità e mutabilità dell’oggetto del bando di gara sono condivisibili, proprio perché l’indeterminatezza e la imprecisione dei riferiti criteri non consentono di configurare adeguato ed appropriato l’intero impianto concorsuale che, in tali termini, peraltro, non può assumere alcun valore selettivo dei partecipanti alla gara, anzi costituisce un motivo di intrinseco ed obiettivo pregiudizio per ogni concorrente che verrebbe, poi, presumibilmente sollevato all’esito della gara.
In altri termini è necessario che lo strumento di gara indichi in modo preciso e dettagliato l’oggetto di gara ed i puntuali criteri obiettivi e certi per individuare, attraverso una successiva opera di oggettiva ponderazione tra le offerte, quella più conveniente ed adeguata per la p.a., così che tale complessa operazione procedimentale non venga affidata alla mera ed ampia discrezionalità, se non all’arbitrio, della commissione, ma puntualmente determinabile attraverso criteri obiettivi e certi, verificabili, non solo ex ante, ma anche ex post, da ogni concocorrente e conseguentemente suscettibili di verifica giudiziale».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
Discussione
I commenti sono chiusi.