(Tar Sicilia, Palermo, sez. II, 19 aprile 2012, n. 826)
«[A]nche se non deve sussistere un rapporto di identità, tra il preavviso di rigetto e la determinazione conclusiva del procedimento, né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra il contenuto dei due atti, ben potendo la pubblica amministrazione ritenere, nel provvedimento finale, di dover meglio precisare le proprie posizioni giuridiche, occorre però che il contenuto sostanziale del provvedimento conclusivo di diniego si inscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10 -bis, l. n. 241 del 1990, esclusa ogni possibilità di fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell’atto endoprocedimentale, dato che altrimenti l’interessato non potrebbe interloquire con l’amministrazione anche su detti profili differenziali né presentare le proprie controdeduzioni prima della determinazione conclusiva dell’ufficio (Tar Salerno, sez. II, 07 dicembre 2011, n. 1950).
È quindi necessario che della valutazione effettuata resti traccia nella motivazione del provvedimento finale. Tuttavia se è vero che non sussiste alcun obbligo di specifica disamina e confutazione, in capo all’Amministrazione procedente, delle singole osservazioni presentate dagli interessati nell’ambito della partecipazione procedimentale, bastando che sia dimostrata, tramite la motivazione del provvedimento, l’intervenuta acquisizione, cognizione e valutazione di tali apporti partecipativi l’assolvimento dell’obbligo, imposto dall’art. 10 bis, di dar conto nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni formulate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, non può consistere nell’uso di formule di stile che affermino genericamente la non accoglibilità di tali osservazioni, dovendosi dare espressamente, sebbene sinteticamente, conto delle ragioni che hanno portato a disattenderle (così Tar Lazio, sez. II, 16 novembre 2011 n. 8915)».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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