(Consiglio di Stato, sez. V, 2 maggio 2012, n. 2488)
«[L’]utilizzo del modulo procedimentale della conferenza di servizi – che come tale non configura un ufficio speciale della p.a., autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano – non altera le regole che presiedono, in via ordinaria e generale, all’individuazione delle autorità emananti, con la conseguenza che il ricorso va notificato a tutte le amministrazioni che, nell’ambito della conferenza, hanno espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l’onere di impugnare autonomamente, se fossero stati emanati al di fuori del peculiare modulo procedimentale in esame (Cons. St., sez. VI, 3 marzo 2010, n. 1248)».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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