(Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 3 aprile 2012, n. 348)
«Recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che, in tema di riparto della giurisdizione, l’attrazione (ovvero concentrazione) della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che egli ha impugnato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento.
Successivamente è stato ulteriormente chiarito (Cass. Sez. Un. 14 maggio 2011, n. 5926) che l’inosservanza da parte della P.A. – nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta a conseguire la condanna della stessa ad un “facere”, giacchè la domanda non investe scelte e atti autoritativi dell’amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del “neminem laedere”. Nè è di ostacolo il disposto del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7 – che devolve al giudice amministrativo le controversie in materia di urbanistica ed edilizia – giacchè, a seguito della sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, tale giurisdizione esclusiva non è estensibile alle controversie nelle quali la P.A. non eserciti alcun potere autoritativo finalizzato a perseguimento di interessi pubblici alla cui tutela sia preposta. Anche dopo l’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo va ribadito che (Cass. Sez. Un. 22 ottobre 2010, n. 25982) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda di risarcimento del danno causato dall’inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici, delle regole tecniche ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, integranti il precetto di cui all’art. 2043 cod. civ., in applicazione dei quali la P.A. è tenuta a far sì che i beni pubblici non costituiscano fonte di danno per il privato; pertanto, in tal caso non può essere invocata la giurisdizione esclusiva che riguarda attività che esprimano l’esercizio del potere amministrativo (cfr. Corte di Cassazione, sez. Unite Civili – ordinanza 2 dicembre 2011 n. 25764)».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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