(Consiglio di Stato, sez. IV, 26 gennaio 2012, n. 351)
Il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto della censura per la quale l’indebita sostituzione del responsabile del procedimento avrebbe implicato la violazione dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, che, nella tesi del ricorrente, consentirebbe la sostituzione solo in casi specifici di forza maggiore.
Infatti, ad avviso del Consiglio di Stato, «[l]a precedente indicazione, nell’avviso dell’avvio del procedimento, di un altro soggetto quale responsabile non inficia l’atto in relazione al fatto che ai sensi dell’art. 5, l. 7 agosto 1990, n. 241, tale nomina si pone sul piano funzionale come facoltà gestionale del dirigente di ciascuna unità organizzativa che assegna “a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria relativa al singolo procedimento”.
L’art. 8 della L. n. 241 del prescrivere che nella comunicazione debba essere specificato il nominativo del responsabile non solo non dispone nulla in ordine ai mutamenti del medesimo, ma soprattutto non pone alcuna preclusione a tale proposito e quindi il mutamento del nominativo del responsabile del procedimento e dell’unità organizzativa competente né ha di per sé alcun rilievo sintomatico, e neppure incide sulla legittimità del provvedimento; e comunque non determina alcuna illegittimità del provvedimento conclusivo.
In definitiva sul punto, la persona del responsabile del procedimento di norma (e fatti salvi particolari ipotesi) è irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento in quanto come esattamente rilevato dal TAR i cittadini non hanno un peculiare interesse, giuridicamente tutelato, a trattare con uno piuttosto che un altro funzionario».
Daniele Majori – Avvocato Amministrativista in Roma
Fonte:www.giustizia-amministrativa.it
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