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valutazione equitativa

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In materia di appalti pubblici, la domanda di risarcimento non sostenuta dalle allegazioni necessarie all’accertamento della responsabilità della P.A. deve essere disattesa, atteso che grava sul danneggiato l’onere di provare gli elementi costitutivi di siffatta domanda e, dunque, almeno di una diminuzione patrimoniale o di una perdita di chance, con il corollario che la totale assenza di queste indicazioni priva il giudice della possibilità di una valutazione equitativa.

(Tar Lazio, Latina, sez. I, 4 dicembre 2012, n. 929) «Dall’inammissibilità del ricorso deriva, altresì, l’infondatezza della domanda di risarcimento, alla luce dell’applicabilità al caso in esame dell’art. 1227, secondo comma, c.c., secondo l’insegnamento fornito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione n. 3 del 23 marzo 2011 (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 25 … Continua a leggere

Il danneggiato deve almeno indicare la prova dell’esistenza di un danno, restando altrimenti preclusa anche la possibilità di una valutazione equitativa dello stesso.

(Consiglio di Stato, sez. V, 27 aprile 2012, n. 2449) «[L]a domanda di risarcimento del danno non sostenuta dalle allegazioni necessarie all’accertamento della responsabilità dell’Amministrazione deve essere disattesa: grava infatti sul danneggiato l’onere di provare gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno e dunque in materia di appalti, almeno successivamente alle recenti pronunce … Continua a leggere

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