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sindacato intrinseco

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Il giudice amministrativo può sindacare e censurare l’inattendibilità, anche sul piano tecnico-scientifico, delle valutazioni dell’Amministrazione (e, in particolare, delle Autorità amministrative indipendenti), perché tale vizio attiene all’uso irrazionale del potere amministrativo; ma si deve arrestare di fronte ad un risultato che, per quanto intrinsecamente opinabile, non risulti tuttavia oggettivamente inattendibile.

(Consiglio di Stato, sez. VI, 4 luglio 2012, n. 3901) Circa i limiti del sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione e, in particolare, delle Autorità amministrative indipendenti, «è ormai acquisito che il giudice amministrativo possa esercitare su queste valutazioni un sindacato non meramente estrinseco o formale (che avvenga cioè senza utilizzare le regole specialistiche impiegate dall’Amministrazione, … Continua a leggere

La discrezionalità tecnica può essere sindacata dal G.A. eventualmente con il ricorso all’ausilio di un consulente tecnico, ma comunque nei limiti della verifica dell’iter logico argomentativo seguito dagli organi tecnici dell’Amministrazione.

(Tar Campania, Napoli, sez. IV, 14 novembre 2011, n. 5343) «[I]l Collegio osserva le valutazioni effettuate dalla Soprintendenza in ordine alla tutela dei valori storico-artistici sono caratterizzati da una ampia sfera di discrezionalità amministrativa vertendo su criteri che, per quanto ancorati a parametri tecnici, danno luogo a giudizi connotati da un inevitabile margine di opinabilità. … Continua a leggere

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