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sede di legittimità

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La sanzione eventualmente prevista dall’ordinamento per i provvedimenti adottati in violazione di sentenze esecutive ma non coperte dal giudicato formale è quella dell’inefficacia, non quella della nullità; in ogni caso, la nullità degli atti adottati in violazione del giudicato deve essere oggetto di declaratoria espressa ad opera del giudice dell’ottemperanza e non può quindi essere altrimenti rilevata o eccepita in sede di legittimità.

(Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 29 marzo 2012, n. 352) «In primo luogo, dal punto di vista sostanziale va osservato che ai sensi del combinato disposto dell’art. 21 septies l. n. 241 del 1990 e dell’art. 114 comma 4 lettera b) c.p.a., la nullità in senso tecnico può oggi predicarsi soltanto per … Continua a leggere

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