(Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 5 settembre 2016, n. 2112) «Con unico motivo si deduce che l’abilitazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. n. 37 del 2008 non era un requisito di partecipazione, ma di esecuzione, cosicchè il suo possesso andava accertato al momento della stipula del contratto. Ne consegue che il ritiro … Continua a leggere