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Non è necessaria la richiesta del nulla osta dell’Ente Parco ex art. 13 l. n. 394/1991 nel corso del procedimento di approvazione di uno strumento urbanistico attuativo (in quanto, ai sensi di tale disposizione, la richiesta è obbligatoria soltanto ai fini del “rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco”, e, quindi, allorché debba verificarsi la compatibilità con la tutela dell’area naturale protetta di specifici interventi di modificazione o trasformazione che su di essa possono incidere; la stessa previsione non è applicabile, invece, agli atti di programmazione e pianificazione urbanistica).

(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 24 maggio 2016, n. 9) «Ai fini dell’esame della questione di diritto devoluta a questa Adunanza plenaria dalla Sezione Quarta, giova richiamare nella sua interezza il disposto dell’art. 13 della legge nr. 394 del 1991, in materia di aree naturali protette: “…1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad … Continua a leggere

In sede di liquidazione dell’equo indennizzo, l’Amministrazione è tenuta a recepire e far proprio il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (C.P.P.O., unico organo consultivo al quale spetta il compito di esprimere il giudizio finale sul nesso eziologico dell’infermità sofferta dal pubblico dipendente) e tale parere è idoneo – ove non vi siano elementi comprovanti la sua inattendibilità – a fungere da unica motivazione per il provvedimento finale, mentre solo nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di non potervi aderire sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa.

(Consiglio di Stato, sez. VI, 11 dicembre 2013, n. 5936) «Con un unico motivo [l’appellante] ha lamentato l’erroneità dell’impugnata sentenza del Tar […] per “violazione dei principi in materia di dipendenza da causa di servizio e quindi di equo indennizzo e pensione privilegiata. Violazione dei dd.PP.RR. n. 3 del 1957, n. 686 del 1957, n. … Continua a leggere

L’eccesso di “consultazione” (il fatto ciò che l’Amministrazione procedente chieda pareri non previsti o non imposti) non determina – di per sé – un vizio dell’istruttoria, né vale ad inficiare la legittimità del provvedimento finale la semplice circostanza che, in sede di risposta alle osservazioni presentate dal ricorrente in seguito al preavviso di rigetto, detti pareri siano stati erroneamente indicati come pareri obbligatori e vincolanti.

(Consiglio di Stato, sez. VI, 29 aprile 2013, n. 2343) «In primo luogo, a fronte della chiara assenza dei presupposti per il condono, non vale ad inficiare la legittimità del provvedimento il fatto che l’Amministrazione abbia utilizzato, a sostegno dello stesso, due pareri (formulati rispettivamente dalla CEIC in data 18.6.2008 e dalla Soprintendenza per i … Continua a leggere

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