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novanta giorni

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Il mancato rispetto del termine di novanta giorni previsto per l’emanazione del parere della Soprintendenza in relazione alla sanatoria di abuso edilizio ricadente su area vincolata: a) consente all’interessato di proporre il ricorso previsto dall’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio dell’amministrazione; b) non rende illegittimo il parere tardivo; c) comporta che comunque il provvedimento conclusivo del procedimento deve far riferimento motivato al parere emesso dall’organo statale, sia pure dopo il superamento del termine fissato dall’art. 167, co. 5, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

(Consiglio di Stato, sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1935) «[S]i deve ricordare che l’art. 146, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, dopo aver ricordato che l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli … Continua a leggere

Ricorso gerarchico: il decorso del termine di novanta giorni per la formazione del silenzio-rigetto non ha effetti sostanziali (non concreta, cioè, alcun provvedimento amministrativo fittizio), sicché – una volta formatosi detto silenzio – l’Amministrazione non perde la facoltà di decidere e il privato può scegliere tra l’immediato ricorso in sede giurisdizionale (o straordinaria) contro il provvedimento di base, entro i termini di decadenza, e il successivo ricorso giurisdizionale contro l’eventuale decisione gerarchica tardiva, ove lesiva.

(Tar Piemonte, sez. II, 20 giugno 2014, n. 1100) «Sostiene anzitutto l’Avvocatura che il ricorso […] avrebbe dovuto essere proposto entro sessanta giorni dalla formazione del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico. Posto che, a norma dell’art. 6 del d.P.R. n. 1199 del 1971, il ricorso gerarchico “si intende respinto a tutti gli effetti” decorso il termine … Continua a leggere

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