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Se l’Amministrazione non ha preso parte al giudizio penale (nella fattispecie, conclusosi con una sentenza di assoluzione), non vi è un vincolo di giudicato che impedisce l’autonomo apprezzamento dei fatti oggetto degli impugnati provvedimenti da parte del giudice amministrativo, che ben può utilizzare come fonte anche esclusiva del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale, purché le risultanze probatorie siano sottoposte a un autonomo vaglio critico svincolato dall’interpretazione e dalla valutazione che ne abbia già dato il giudice penale, e purché la valutazione del materiale probatorio sia effettuata in modo globale e non frammentaria e limitata a singoli elementi di prova.

(Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2014, n. 3282) «[A]i sensi dell’art. 652, comma 1, c.p.p.: “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di … Continua a leggere

Il ricorso per ottemperanza non è utilizzabile per l’esecuzione delle pronunce di rigetto, che lasciano invariato l’assetto giuridico dei rapporti precedente alla proposizione del giudizio.

(Consiglio di Stato, sez. VI, 21 maggio 2013, n. 2724) «Per orientamento ripetutamente seguito dal Consiglio di Stato e dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, “il ricorso per l’esecuzione del giudicato – strumento processuale previsto dall’ordinamento per l’esecuzione coattiva delle pronunce passate in giudicato – non è utilizzabile per l’esecuzione delle pronunce … Continua a leggere

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