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falso convincimento nel consumatore

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E’ sanzionabile come fattispecie particolare di pubblicità ingannevole anche il messaggio pubblicitario che non si rivela palesemente come tale (in modo dichiarato, ovvero attraverso contrassegni grafici o sonori, o con altri mezzi di immediata percezione), in considerazione del fatto che l’occultamento della natura promozionale di un messaggio è di per sé idonea a determinare un falso convincimento nel consumatore e a condizionarne le scelte.

(Tar Lazio, Roma, sez. I, 13 gennaio 2014, n. 358) «Rileva il Collegio come alla luce della vigente normativa e dei principi generali in materia di pratiche commerciali scorrette, implicanti omissioni ingannevoli, l’occultamento della natura promozionale di un messaggio è di per sé idoneo a determinare un falso convincimento nel consumatore e a condizionarne le … Continua a leggere

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