(Tar Lazio, Roma, sez. I, 13 gennaio 2014, n. 358) «Rileva il Collegio come alla luce della vigente normativa e dei principi generali in materia di pratiche commerciali scorrette, implicanti omissioni ingannevoli, l’occultamento della natura promozionale di un messaggio è di per sé idoneo a determinare un falso convincimento nel consumatore e a condizionarne le … Continua a leggere