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d.l. n. 90/2014

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Poiché la dichiarazione di assenza di condanne rilevanti ai sensi della lettera c) dell’art. 38 del Codice dei contratti pubblici e la conseguente omessa indicazione di una sentenza di condanna riportata da uno dei soggetti indicati dalla norma integrano gli estremi del falso in gara, ne discende la non sanabilità della stessa dichiarazione ed è pertanto da escludere la possibilità di fare ricorso al soccorso istruttorio, anche ai sensi del comma 2-bis del citato art. 38, come introdotto dalla legge di conversione del d.l. n. 90/2014: la ratio di quest’ultima disposizione, infatti, è rappresentata dalla volontà di trasfondere in principio normativo l’orientamento giurisprudenziale ampiamente diffusosi negli ultimi anni e fondato su di un’interpretazione sostanzialistica della norma, arrivando a ritenere preclusa la possibilità, per la stazione appaltante, di escludere l’operatore economico che abbia omesso una dichiarazione ex art. 38 d.lgs. n. 163/06 laddove, in concreto, non vi fosse alcunché da dichiarare.

(Tar Lombardia, Brescia, sez. II, 6 febbraio 2015, n. 201) «Stabilito […] che la pubblicazione rilevante ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, in quanto vigente a tale momento, è esclusivamente quella nella GURI, la gara in questione avrebbe dovuto, dunque, essere assoggettata agli effetti dell’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 38 del … Continua a leggere

Anche il Tar Lazio conferma l’inammissibilità del ricorso notificato a mezzo PEC in assenza di previa autorizzazione presidenziale ex art. 52, co. 2, c.p.a. (considerando, in particolare, che all’opzione interpretativa secondo cui la notificazione a mezzo PEC potrebbe essere reputata possibile giusta l’art. 1 l. n. 53 del 1994, si contrappone il disposto dell’art. 16-quater, co. 3-bis, d.l. n. 179/12, che escluderebbe l’applicabilità al processo amministrativo del meccanismo di notificazione in argomento).

(Tar Lazio, Roma, sez. III Ter, 13 gennaio 2015, n. 396) «Il ricorso, notificato a mezzo pec, è inammissibile, non essendo le documentate (e consentite, alla stregua del principio espresso da Cons. giust. amm. 3 settembre 2014, n. 505) deduzioni della parte istante idonee a superare i rilievi in rito. Il Collegio ritiene infatti che … Continua a leggere

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