(Tar Puglia, Bari, sez. I, 21 febbraio 2012, n. 369) «[V]a rimarcato che «L’art. 34, comma 3 d.lgs. n. 104/2010 (cod. proc. amm.) secondo il quale “quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”, deve applicarsi … Continua a leggere