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Il Tar Puglia aderisce alla tesi secondo la quale l’art. 34, comma 3 c.p.a. deve applicarsi in via restrittiva e soltanto allorquando la domanda risarcitoria sia stata proposta nello stesso giudizio, oppure quando la parte ricorrente dimostri che ha già incardinato un separato giudizio di risarcimento o che è in procinto di farlo.

(Tar Puglia, Bari, sez. I, 21 febbraio 2012, n. 369) «[V]a rimarcato che «L’art. 34, comma 3 d.lgs. n. 104/2010 (cod. proc. amm.) secondo il quale “quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori”, deve applicarsi … Continua a leggere

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