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art. 7 comma 2 l. n. 241/1990

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L’esercizio del generale potere cautelare di sospensione degli effetti di un provvedimento amministrativo ex art. 21 quater, comma 2, l. 241/1990 si accompagna, da un lato, alla necessaria previsione di un termine “strettamente necessario” e comunque non superiore a quello di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990 e, dall’altro lato, alla indispensabile presenza di “gravi ragioni”, cioè di circostanze tali da rendere quanto meno inopportuno che un provvedimento emanato, non inficiato da vizi macroscopici o facilmente riconoscibili, continui a svolgere i propri effetti per evitare che questi possano definitivamente alterare e compromettere il substrato fattuale sul quale incide (nella fattispecie, il Tar ha ritenuto insussistenti tali gravi ragioni).

(Tar Piemonte, sez. II, 1° giugno 2023, n. 514) «A mente dell’art. 21 quater, co. 2, l. 241/1990, «[l]’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è … Continua a leggere

L’Amministrazione può disporre la sospensione dell’efficacia di atti precedentemente adottati, pur in assenza di definitive determinazioni in sede di autotutela, ma non sine die.

(Tar Campania, Salerno, sez. II, 5 agosto 2013, n. 1741) «E’ meritevole di favorevole apprezzamento la censura, avente rilievo assorbente, di cui al terzo motivo di gravame, col quale si lamenta la mancata fissazione di un termine atto a limitare l’ambito temporale di efficacia del provvedimento interdittivo impugnato [recante la sospensione dell’attività di autolavaggio]. Invero, … Continua a leggere

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