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art. 49 cod. nav.

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La rinuncia alla concessione demaniale marittima è ammissibile soltanto nei casi tassativamente indicati dall’art. 44 cod. nav.: 1) in caso di revoca parziale della concessione; 2) quando l’utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite, per fini di pubblico interesse, dallo Stato o da altri enti pubblici.

(Tar Puglia, Bari, sez. III, 20 maggio 2016, n. 690) «[E’] necessario muovere dall’art. 49 cod. nav. che dispone: quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del … Continua a leggere

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