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art. 39 decreto legge n. 90/2014 convertito con modificazioni con legge n. 114/2014

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Con le norme del d.l. n. 90/2014, il legislatore ha relegato l’esclusione dalla gara come conseguenza dell’omessa produzione, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni carenti entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, e non più quale effetto di carenze originarie.

(Tar Toscana, sez. I, 22 aprile 2015, n. 642) «La gara in questione, indetta dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 90/2014 (convertito nella legge n. 114/2014), ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 39 del d.l. medesimo, il quale ha introdotto il comma 2 bis dell’art. 38 e il comma 1 ter dell’art. 46 del d.lgs. … Continua a leggere

In relazione ai soggetti diversi dal titolare e/o dal legale rappresentante dell’impresa, si può procedere all’esclusione della società dalla gara unicamente nel caso di riscontro dell’effettiva assenza del requisito di moralità richiesto, dovendo valere anche per i soci la regola stabilita dall’Adunanza Plenaria n. 16/2014 (secondo cui la dichiarazione sostituiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere appunto agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici).

(Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2015, n. 1861) «[S]ulla scia dell’impostazione “sostanzialistica” relativa ai requisiti di partecipazione alla gara, autorevolmente adottata dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 16-2014, e in linea con la ratio di cui all’art. 39 del D.L. n. 90-2014 (benché tale disposizione non sia ratione temporis applicabile alle fattispecie antecedenti … Continua a leggere

Dopo l’introduzione dell’art. 39 d.l. n. 90/2014, l’eventuale dichiarazione non veritiera del concorrente in punto di precedenti penali, pur se astrattamente idonea a vulnerare il vincolo fiduciario con il committente pubblico, rileva quale fattore ostativo all’affidamento dell’appalto solo se afferente a reati “gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale” (nella fattispecie, il Tar ha ritenuto di poter fare applicazione della norma succitata, da un lato osservando che l’entrata in vigore della novella legislativa è sì successiva alla deliberazione e alla pubblicazione nelle forme di legge della procedura di gara, ma anteriore all’atto impugnato; dall’altro lato, affermando che in una materia quale quella degli appalti pubblici le norme sopravvenute fungono da criterio interpretativo anche della legislazione previgente, specie nel caso di gare ancora in corso).

(Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 16 dicembre 2014, n. 3331) «Premette il Collegio che, ai termini del bando di gara, il concorrente era tenuto a “dichiarare l’inesistenza delle cause preclusive della partecipazione alle gare” di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006. In punto di cause ostative alla partecipazione alle gare, i provvedimenti legislativi intervenuti di recente … Continua a leggere

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