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art. 38 comma 1 lett. i) d.lgs. n. 163/2006

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Le inesattezze o gli errori contenuti nel DURC possono essere corretti solo dal giudice ordinario, all’esito della proposizione della querela di falso o a seguito di un’ordinaria controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria; quanto all’art. 31, co. 8, d.l. n. 69/2013, conv. con l. n. 98/2013, e all’art. 7 DM 24 ottobre 2007 – recanti previsioni inerenti al cosiddetto invito alla regolarizzazione – si tratta di disposizioni che si riferiscono agli enti preposti al rilascio del DURC e non impongono alla stazione appaltante di effettuare indagini in ordine alle modalità di rilascio di tale certificazione.

(Tar Lazio, Roma, sez. I Ter, 15 settembre 2015, n. 11250) «[L]a procedura aperta oggetto di causa, è stata indetta con il bando di gara pubblicato sulla GURI del 30 luglio 2012, serie speciale contratti, per l’affidamento, da parte del Ministero dell’Interno e l’Agenzia del Demanio (Stazioni appaltanti), del servizio di recupero, custodia ed acquisto … Continua a leggere

Il requisito della regolarità contributiva è indispensabile, oltre che per la partecipazione alla gara, anche per la conclusione del contratto e deve permanere per tutta la durata della procedura di gara, senza alcuna soluzione di continuità.

(Consiglio di Stato, sez. V, 3 giugno 2015, n. 2716) «[L’]art. 38 d.lgs. n. 163/2006 non si riferisce solo alla fase della partecipazione alle procedure di affidamento. Esso infatti, nel suo comma 1, reca la chiara indicazione che le situazioni in esso elencate rilevano non solo come cause di esclusione dalla procedura, ma anche, al … Continua a leggere

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