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art. 32 comma 10 d.l. n. 90/2014

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L’art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014 (che prevede il potere del Prefetto di disporre la straordinaria e temporanea gestione dell’impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell’accordo contrattuale o della concessione, anche nei casi in cui sia stata emessa un’informativa antimafia interdittiva) mira principalmente a tutelare l’interesse pubblico alla prosecuzione del rapporto contrattuale già instaurato, senza gravare l’Amministrazione dell’onere di espletare una nuova gara, e, quindi, mira a salvaguardare l’attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa: in particolare, è perciò rimessa al Prefetto l’individuazione degli appalti che è opportuno completare (secondo i criteri di indifferibilità per la tutela di diritti fondamentali e la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell’integrità dei bilanci pubblici) e il riferimento alla fase dell’“esecuzione” è da intendersi, nel senso proprio giuridico, come fase successiva a quella di stipula del contratto e non in quello, meramente empirico, di materiale inizio della prestazione.

(Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 4 gennaio 2016, n. 1) «[La ricorrente], per il tramite dei Commissari straordinari nominati dal Prefetto […] con provvedimento del 21 maggio 2015, impugna l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune […], con importo a … Continua a leggere

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