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art. 32. co. 1 legge n. 69/2009

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La pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi nei siti delle P.A., ai sensi dell’art. 32., co. 1 della legge n. 69/2009, ha effetto di pubblicità legale (sostitutiva della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e, in ragione del suo carattere “istantaneo”, fa decorrere il termine di impugnazione sin dal primo giorno di pubblicazione.

(Tar Toscana, sez. I, 21 marzo 2013, n. 445) «Con decorrenza dal 1 gennaio 2010, [la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale] deve […] considerarsi sostituita dalla pubblicazione nel sito informatico […], secondo quanto previsto dall’art. 32. co. 1 della legge n. 69/2009, in forza del quale “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi … Continua a leggere

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