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art. 3 comma 1 lett. b) d.P.R. n. 380/2001

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Frazionamento in plurime unità abitative: sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria – ai sensi della novellata lett. b) dell’art. 3, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001 – anche quelli che consistono “nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso” (mentre, in precedenza, il frazionamento in plurime unità abitative, persino senza aumento di superficie, era considerato dalla normativa edilizia quale ristrutturazione pesante, che necessitava del permesso di costruire).

(Tar Campania, Napoli, sez. IV, 13 marzo 2017, n. 1434) «[A] seguito di accertamenti penali e plurimi sopralluoghi effettuati da parte dei vigili urbani si è constatato che la ricorrente […] senza permesso di costruire, ha proceduto all’ampliamento di 25 mq del soppalco pre-esistente e, mediante modifica della parte di ingresso e della scala di … Continua a leggere

Non sono dovuti oneri concessori per le modifiche della disposizione interna degli ambienti, il rifacimento di pavimenti e controsoffitti, così come per l’adeguamento o la realizzazione di impianti igienico-sanitari privati, idraulici o elettrici, trattandosi di interventi che non comportano la necessità del permesso di costruire (e, anzi, appaiono addirittura rientrare nell’ambito della manutenzione straordinaria di cui art. 3, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 380/2001).

(Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 7 aprile 2016, n. 1769) «L’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce, al primo comma, che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione. Presupposto per la debenza del costo di costruzione è che l’intervento … Continua a leggere

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