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art. 21-nonies l. n. 241/1990

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Una volta che sia decorso il termine per l’esercizio del potere inibitorio in materia di SCIA, l’amministrazione conserva un residuale potere di “controllo” ex post sull’attività che il privato ha intrapreso, ma l’esercizio di tale potere deve conformarsi alle condizioni previste in materia di autotutela dall’art. 21 nonies della l. n. 241 del 1990, che riguardano sia la motivazione in concreto dell’interesse pubblico, sia il termine (oggi di 12 mesi), che è di natura perentoria e decorre dalla presentazione della SCIA; l’unica eccezione alla perentorietà di detto termine è prevista dal comma 2-bis dell’art. 21 nonies ed in relazione a tale fattispecie derogatoria è stata elaborata – qualora l’attivazione del potere di “controllo” ex post provenga da una istanza del terzo – la figura della cd. autotutela doverosa parziale, peraltro con la duplice precisazione che, da un lato, la doverosità sta solo nell’an e non anche nel quomodo (nel senso che il riesame è imposto, ma non è vincolato il suo esito, perché l’esercizio dell’autotutela resta di natura discrezionale) e che, dall’altro, seppure ricorra una delle ipotesi di “falso” individuate dal citato comma 2-bis, ciò non è sufficiente ad escludere ogni profilo motivazionale, dovendo l’amministrazione comunque valutare l’incidenza in concreto del tempo trascorso.

(Tar Campania, Napoli, sez. IV, 22 novembre 2023, n. 6432) «L’atto impugnato va inquadrato nella fattispecie delineata dall’art. 19 comma 4 della legge 241/90 e su tale configurazione giuridica, che sarebbe comunque riservata al Collegio, le parti concordano. Secondo la norma appena citata, “decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, … Continua a leggere

L’esercizio del generale potere cautelare di sospensione degli effetti di un provvedimento amministrativo ex art. 21 quater, comma 2, l. 241/1990 si accompagna, da un lato, alla necessaria previsione di un termine “strettamente necessario” e comunque non superiore a quello di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990 e, dall’altro lato, alla indispensabile presenza di “gravi ragioni”, cioè di circostanze tali da rendere quanto meno inopportuno che un provvedimento emanato, non inficiato da vizi macroscopici o facilmente riconoscibili, continui a svolgere i propri effetti per evitare che questi possano definitivamente alterare e compromettere il substrato fattuale sul quale incide (nella fattispecie, il Tar ha ritenuto insussistenti tali gravi ragioni).

(Tar Piemonte, sez. II, 1° giugno 2023, n. 514) «A mente dell’art. 21 quater, co. 2, l. 241/1990, «[l]’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è … Continua a leggere

Sull’applicazione del termine di diciotto (ora dodici) mesi di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/90, così come novellato dalla legge n. 124/2015, all’annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, nonché sulla deroga all’osservanza del termine ‘ragionevole’ prevista nel comma 2-bis del citato art. 21-nonies.

(Tar Calabria, Reggio Calabria, 3 maggio 2023, n. 398) «[I]l Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e vada, pertanto, accolto, risultando meritevole di positiva delibazione la doglianza incentrata sulla violazione dell’art. 21 nonies L. n. 241/90 per l’inosservanza del termine di diciotto mesi (anzi ‘dodici’, a seguito delle modifiche operate con l’art. 63, co. … Continua a leggere

Non può essere disposto l’annullamento in autotutela del titolo edilizio in relazione alle opere scindibili e indipendenti, che avrebbero potuto formare oggetto, senza alcuna rielaborazione dei documenti progettuali presentati, di distinti titoli abilitativi.

(Consiglio di Stato, sez. IV, 14 febbraio 2022, n. 1056) «L’appello, è invece fondato nella parte in cui i ricorrenti hanno censurato il fatto che l’annullamento in autotutela, e il conseguente ordine di demolizione, abbiano riguardato il complesso degli interventi eseguiti e non siano stato limitati alle sole opere in relazione alle quali erano state … Continua a leggere

Con l’art. 6, co. 1, lett. d), n. 1), l. n. 124/2015 (cd. legge Madia), il legislatore ha inteso dare certezza e stabilità ai rapporti che hanno titolo in atti amministrativi, individuando nel termine massimo di diciotto mesi il limite per l’annullamento d’ufficio (in particolare, il Tar ha sottolineato la natura interpretativa della disposizione e – trattandosi, nella fattispecie, di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della novella, il “termine ragionevole” per l’annullamento era ancora in corso – ha escluso che il termine di diciotto mesi potesse nuovamente decorrere da detta data).

(Tar Puglia, Bari, sez. III, 14 gennaio 2016, n. 47) «E’ fondato il primo motivo di ricorso con il quale le ricorrenti sostengono che il provvedimento gravato d’ufficio sarebbe stato adottato quando era ormai decorso il termine di 18 mesi dalla formazione del titolo edilizio, entro il quale è consentito l’esercizio del potere di annullamento, … Continua a leggere

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