(Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 3 settembre 2015, n. 581) «Venendo quindi a trattare dei rischi per la salute umana è proprio rispetto alla relativa valutazione che l’Amministrazione in prima istanza mostra di aver declinato in modo erroneo e, soprattutto, in maniera superficiale il pur indefettibile principio di precauzione. Come è noto, … Continua a leggere