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art.16 d.p.r. n. 380/2001

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Non sono dovuti oneri concessori per le modifiche della disposizione interna degli ambienti, il rifacimento di pavimenti e controsoffitti, così come per l’adeguamento o la realizzazione di impianti igienico-sanitari privati, idraulici o elettrici, trattandosi di interventi che non comportano la necessità del permesso di costruire (e, anzi, appaiono addirittura rientrare nell’ambito della manutenzione straordinaria di cui art. 3, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 380/2001).

(Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 7 aprile 2016, n. 1769) «L’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 stabilisce, al primo comma, che il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione. Presupposto per la debenza del costo di costruzione è che l’intervento … Continua a leggere

Sul diritto all’esenzione dal pagamento del costo di costruzione per la realizzazione di una cantina di vinificazione.

(Consiglio di Stato, sez. IV, 18 febbraio 2016, n. 654) «L’Amministrazione comunale appellante ritiene errate le statuizioni rese dal primo giudice sulla scorta di una tesi così riassumibile: l’impianto autorizzato ( cantina di vinificazione ) ancorchè di tipo produttivo ha natura agricola perché con esso viene svolta attività di trasformazione di prodotti agricoli, in una … Continua a leggere

Sia per la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione che per quella relativa al costo di costruzione, il termine di prescrizione del diritto di credito comincia a decorrere dal momento stesso del rilascio della concessione edilizia (il Tar ha rilevato che, nella fattispecie, la prescrizione del credito sussisteva anche seguendo la tesi giurisprudenziale secondo cui il termine prescrizionale inizierebbe a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’ultimazione delle opere, in quanto – dovendo l’opera essere comunque ultimata entro tre anni dal rilascio della concessione – a tutto concedere il “dies a quo” poteva essere portato avanti di un triennio, per cui, anche in mancanza dell’allegazione della dichiarazione di ultimazione lavori, delle due l’una: o i lavori non erano ultimati alla scadenza dei tre anni e allora la concessione edilizia era venuta meno, ovvero erano terminati, e allora l’Amministrazione avrebbe dovuto richiedere il pagamento del contributo in questione).

(Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 9 dicembre 2015, n. 1846) «I ricorrenti espongono che il de cuius avrebbe realizzato un fabbricato per civile abitazione in agro del Comune [resistente], giusta concessione edilizia n.16/80 e successiva variante n.10 al progetto esecutivo (che dall’atto impugnato risulta del 14 luglio 1984); affermano, altresì, che l’ultimazione dei lavori sarebbe … Continua a leggere

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